Il trust e il figlio disabile: only the interests of the beneficiaries

Il trust è un istituto giuridico finalizzato alla segregazione dei beni del patrimonio di un soggetto con l’obiettivo di perseguire specifici interessi a favore di determinati beneficiari e comunque per raggiungere uno scopo determinato.
I beni separati dal patrimonio vengono gestiti da una persona (trustee) o da una società professionale (trust company).
Il trustee ha la proprietà legale del trust ed è titolare dei relativi diritti, fermo restando che i beni restano inclusi nel patrimonio del trust.
Il trust è costituito dal disponente (il c.d. “settlor”) mediante il conferimento di alcuni suoi beni (quelli appunto oggetto dell’atto di segregazione. Per “segregazione” si intende il fatto che al momento del conferimento i beni entrano nella disponibilità giuridica esclusiva del trustee, il quale ha il potere di amministrarli, gestirli e disporne, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni ricevute dal disponente e in base alla legge che regola il trust.
E’ possibile altresì istituire con il Trust la figura del cosiddetto guardiano (il c.d. “protector”) che ha alcuni poteri di controllo, tra i quali anche l’eventuale revoca del trustee.
In un caso deciso con decreto del Tribunale di Sulmona in data 06 dicembre 2022 l’istituto del Trust è stato adottato nel contesto di un’amministrazione di sostegno.
La madre dell’amministrato, quest’ultimo disabile grave, muore lasciando un testamento e la nonna istituisce un Trust «ai sensi della l. n. 112/2016, assoggettato alla Legge di Jersey e, in mancanza di disposizioni espresse di essa e, per quanto non espressamente disposto, da quell’ordinamento e dalle regole della Convenzione dell’Aja dell’1.7.1985, ratificata con legge italiana n. 364 del 1989»; Trustee viene nominato «l’amministratore di sostegno suddetto, in carica alla morte della» madre e l’amministrato è «beneficiario del reddito»; il termine del trust è previsto in coincidenza con la morte del beneficiario e la conseguente devoluzione dei beni «ai di lei due nipoti “beneficiari finali cui spetterà il patrimonio” in parti uguali».
Il Trust così concepito veniva anche dotato «di tutti gli strumenti finanziari in essere presso BPER» incluso il saldo del conto corrente ed il deposito amministrato.
In estrema sintesi il trust predisposto dalla madre dell’amministrato disponeva nei termini propri di un reddito a favore dell'amministrato, ma devolveva il patrimonio in favore dei nipoti e ciò costituiva il fondamento di una potenziale lesione di legittima, rispetto alla quale l'amministratore di sostegno, a tutela dell’amministrato, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di un’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima le quali non si limitavano «ad assoggettare la quota successoria necessaria a pesi o condizioni» ma pretermettevano senz’altro e completamente il beneficiario, salvo che per la previsione della fruizione del reddito.
Il Giudice procede a partire dalla legge regolatrice del Trust per valutarne la validità, effettuarne l’interpretazione, stimarne gli effetti (ex artt. 6 e 8 della Convenzione dell’Aja dell’1.7.1985), e per valutare altresì se la finalità di provvedere alle esigenze del figlio svantaggiato integri una causa lecita e meritevole di tutela alla stregua dell’ordinamento italiano (art. 1324 cod. civ.); il caso in esame prende forma nel contesto di una normativa di diritto interno inderogabilmente a tutela dei legittimari con la conseguente nullità delle disposizioni testamentarie, la cui efficacia, mediante l'utile esperimento dell’azione di riduzione, può essere limitata nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima.
Sul fronte della normativa extra nazionale l’art. 15 della Convenzione dell’Aja stabilisce che qualora le suddette disposizioni «siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici»;
E il Giudice considera, nel caso di specie, come «far valere la parziale inefficacia delle disposizioni della defunta madre del beneficiario, consentendo al figlio di conseguire la qualifica di erede per la quota di un mezzo ai sensi dell’art. 537 cod. civ., determinerebbe solo il non auspicabile risultato di frammentare la gestione dei beni, col vantaggio, però, che l’amministrato conseguirebbe la titolarità di metà dei detti strumenti finanziari. Tale vantaggio si renderebbe però concretamente apprezzabile solo ove le esigenze economiche dell’amministrato richiedessero, risultando eventualmente insufficienti i redditi ritraibili dai detti strumenti finanziari, la liquidazione dei medesimi».
D’altra parte, vi sono «i cugini del beneficiario dell’amministrazione, che hanno peraltro manifestato completa disponibilità a consentire alla dismissione degli strumenti finanziari, ove necessario per sovvenire alle esigenze del congiunto beneficiario del reddito: soggetti che, come evidenziato dall’esperto, sono legittimati a richiedere modificazioni del regolamento del trust».
La legge regolatrice del Trust richiamata dalla Disponente-Testatrice “Trusts (Jersey) Law 1984”, è ispirata al «riconosciuto principio che, non essendovi limitazioni nell’atto istitutivo, il trustee deve ritenersi dotato dei necessari poteri dispositivi» e «segnatamente si legge al comma 2 dell’art. 24 che “A trustee shall exercise the trustee’s powers only in the interests of the beneficiaries and in accordance with the terms of the trust (Un trustee dovrà esercitare i propri poteri solo nell’interesse dei beneficiari e in conformità all’atto istitutivo»; il successivo comma si prevede che «The terms of a trust may require a trustee to obtain the consent of some other person before exercising a power or a discretion (L’atto istitutivo può esigere che il trustee ottenga il consenso di qualche altra persona prima di esercitare un potere o una facoltà discrezionale)».
Su tali basi la decisione del Giudice è che «nel caso in esame “il trustee abbia la piena autonomia discrezionale di esercizio, fatto salvo quanto (...) detto circa il vincolo dello scopo da perseguire con correttezza e diligenza” e che «deve dunque ritenersi di utilità evidente per il beneficiario che la gestione dei beni di cui il trust è stato dotato avvenga interamente secondo le regole che gli sono proprie e non già per una parte secondo le medesime e per l’altra secondo le regole dell’autorizzazione all’amministratore (che diviene necessariamente trustee, anche in caso di sostituzione)».
Il Giudice autorizza l’amministratore di sostegno a «non domandare giudizialmente la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre del beneficiario ed a compiere tutti gli atti necessari per la formale intestazione a lui medesimo, nella spiegata qualità, dei beni relitti, oltre che all’adempimento dei relativi oneri amministrativi e fiscali, con l’impiego dei redditi prodotti dai beni in trust».
Articolo del: