Il tutore dei minori (Parte seconda)


Compendio pratico sulla tutela dei minori
Il tutore dei minori (Parte seconda)
FUNZIONI DEL TUTORE
A norma dell’art. 357 c.c., il tutore amministra i beni del tutelato, lo rappresenta in tutti gli atti civili (rappresentanza legale), può ad es. costituirsi parte civile in un processo penale, sporgere querela con l’autorizzazione del Giudice tutelare, così come agire in giudizio per un risarcimento danni (ad es. da incidente stradale). In tutti questi casi la nomina del legale dovrà essere fatta attingendo alle nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato (PPS). In quanto deputato alla cura della persona, che normalmente si trova o presso una famiglia o presso una struttura, il Tutore sottoscriverà le deleghe per l’ordinaria amministrazione, così come il c.d. consenso informato per determinate visite mediche di routine, ecc.
Per i minori non accompagnati i primi documenti che si sottoscrivono sono: la richiesta del permesso di soggiorno, l’iscrizione all’anagrafe sanitaria e la nomina del medico di base, l’iscrizione a scuola (con annessa documentazione dei vaccini, libretto delle giustificazioni, autorizzazione alle gite o alla partecipazione ad attività particolari ecc.), oppure l’iscrizione negli elenchi nei Centri per l’Impiego/Tirocinio Formativo Retribuito.
Il tutore, salvo per il caso di minori non accompagnati, è tenuto, ai sensi dell’art. 362 c.c., nei 10 giorni successivi alla nomina, a redigere l’inventario dei beni (immobili, mobili, crediti, debiti, inventario di aziende, ecc.) ed ha 30 giorni di tempo per completarlo e depositarlo in Tribunale, salvo proroga concessa dal giudice tutelare; ci si può anche avvalere dell’ausilio dal cancelliere del Tribunale.
Di norma l’incapace ha già un conto corrente dove sono accreditate la pensione e/o le varie indennità a cui ha diritto. In tale evenienza si può aprire un apposito conto, chiudendo quello vecchio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, sulla base di istanza motivata da depositarsi nella cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale. Il provvedimento del Giudice Tutelare può essere reso dallo stesso immediatamente esecutivo, altrimenti lo diviene solo dopo il passaggio al pubblico ministero, ragione per cui possono trascorrere anche una ventina di giorni o più.
Di prassi, a mente dell’art. 380 c.c., il tutore è tenuto a presentare annualmente un rendiconto (estratto conto con entrate ed uscite). In alcuni casi si può essere esonerati dalla rendicontazione dal Giudice tutelare.
Il tutore è l’organo attivo della tutela e sullo stesso grava la responsabilità della gestione degli interessi del minore, tuttavia diversi i suoi poteri a seconda che si tratti di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Per gli atti di ordinaria amministrazione non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte del Giudice tutelare; in questo novero rientrano tutti gli atti di mantenimento e conservazione del patrimonio, quali ad esempio l’apertura di conto corrente dove far convogliare le eventuali somme che il minore percepisce dai tirocini formativi, di norma fino ad un massimo di €. 300/400,00= al mese, di cui una parte si lascia nel conto ed una parte si fa avere al minore per le sue esigenze quotidiane (in quest’ultimo caso c’è bisogno di apposita autorizzazione del Giudice tutelare con contestuale richiesta di esonero dal rendiconto).
Per gli atti di straordinaria amministrazione è invece sempre necessaria, a pena di annullabilità, la previa autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale a seconda del tipo di atto che, potrebbero comportare una cambiamento dell’essenza economica o giuridica dei vari elementi che compongono il patrimonio del minore, richiedono un potere di controllo più stringente da parte dell’autorità giudiziaria (vedi artt. 374 e 375 c.c.).
Il tutore può essere autorizzato dal Giudice tutelare, in relazione all’entità ed alle difficoltà di amministrazione del patrimonio, a farsi coadiuvare da una o più persone stipendiate (coadiutori), sotto la sua personale responsabilità (es. per la tenuta della contabilità cui il tutore è tenuto e su cui poi dovrà effettuare il rendiconto annuale e quello finale).
Ai sensi dell’art. 382 c.c. il tutore è responsabile verso l’incapace ed è tenuto al risarcimento del danno a lui cagionato in violazione dei propri doveri. Ovviamente tutto va commisurato alla discrezionalità dei suoi poteri, maggiore è l’intervento del Giudice tutela o del Tribunale e minore sarà la sua responsabilità.
CESSAZIONE DELLA TUTELA
La tutela cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, oppure con la morte dell’interdetto, o ancora per l’esonero del tutore o sua rimozione dovuta a negligenza, abuso dei poteri, inettitudine nell’adempimento dei, ovvero se si dimostra comunque immeritevole anche per atti estranei alla tutela.

Avv. Manuela Caucci
Avv. Paola Mazzocchi

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di Avv.ti Manuela Caucci e Paola Mazzocchi

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