Il versamento del saldo IVA

Artt. 6 e 7, DPR n. 542/99
• Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2017, n. 73/E
• Istruzioni mod. IVA 2021
• Istruzioni mod. REDDITI 2021
Il versamento del saldo IVA 2020 va effettuato entro il 16 marzo 2021.
Questo può essere effettuato in tale data in due diverse modalità:
• in un’unica soluzione;
• in forma rateale. Le rate devono essere di pari importo e possono essere al massimo nove. Devono essere versate entro il 16 di ogni mese a partire dal 16 marzo 2021. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Tuttavia, esiste la facoltà di differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF/IRES, compreso l’ulteriore differimento.
Infatti, il saldo può essere differito al 30 giugno 2021 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e può essere versato:
• in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2021 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4 mensilità)
• in forma rateale a partire dal 30 giugno, maggiorando quando dovuto dell’1,60% per un massimo di sei rate. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Infine, vi è la possibilità di usufruire di un ulteriore differimento al 30 luglio 2021 applicando alla somma dovuta al 30 giugno un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. In questo caso il saldo IVA può essere versato:
• in unica soluzione, applicando a quanto dovuto al 30 giungo un ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
• in forma rateale, applicando a quanto dovuto al 30 giungo un ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Le rate possono essere al massimo cinque.
Per il versamento attraverso modello F24 va utilizzato il codice tributo 6099 (per gli interessi rateali 1668) e come anno di riferimento 2020.
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