Illecito il CO.CO.PRO in assenza del contratto
In assenza della stipula del contratto tra le parti il CO.CO.PRO. è nullo e va convertito in lavoro subordinato sin dall'origine
A seguito della richiesta di uno studio legale, il quale chiedeva un parere tecnico in merito alla legittimità di un contratto a progetto, è scaturita la seguente conclusione:
premesso che:
- non risultano redatti e controfirmati dalle parti i contratti relativi alla collaborazione a progetto ma solo le comunicazioni UNILAV, e che quindi il progetto stesso non risulta essere stato individuato;
- l'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 prevede che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto";
- per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto. Nel caso di specie non risulta sottoscritto alcun contratto dalla documentazione in esame;
si considera quanto segue:
Appare evidente come il progetto non possa ritenersi adeguatamente descritto consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore (3.4.5.4.0.9 - "responsabile dei servizi di vigilanza" sulla prima e seconda comunicazione e 4.4.1.1.0.0 - "personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate" sulla terza), senza alcun accenno all'obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.
Nel caso di specie il preteso programma o progetto, invece di essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, consiste semplicemente nella messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore.
Tale attività, ed in generale un'obbligazione di mezzi, potrebbe legittimamente formare oggetto di un contratto stipulato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003, solo se realizzata nell'ambito di un coordinamento progettuale individuato, mentre nel caso di specie la prestazione del ricorrente poteva essere utilizzata per soddisfare esigenze varie, mutevoli ed indeterminate.
A prescindere da ogni considerazione la circolare n. 17 del 14/06/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che il progetto o programma deve essere qualificato tramite la specificazione, oltre che del committente a cui è riconducibile la campagna e da altri elementi, della durata della campagna e della tipologia di servizio da svolgere: è evidente che l'indicazione di tali elementi consente di delimitare l'oggetto del progetto.
Nel caso in esame, constatando l’assenza dei contratti e della loro sottoscrizione, si realizza l'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 20/08/2012, come prescrive la norma.
Il legislatore utilizza l'espressione "sono considerati" da cui si ricava che la conversione prevista dall'art. 69 opera di diritto. La conversione non si pone, quindi, come presunzione ma come vero e proprio imperativo, essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi, che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto.
Non si può considerare priva di significato la circostanza che l'art. 69 sia proprio intitolato "divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto": sotto il profilo letterale (del resto in linea con l'intero sistema che emerge dal D.Lgs. n. 276/03) ciò vuole esattamente dire è che non vi è spazio per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, la cui definizione viene data nel comma 1 dell'art. 69, e che la conseguenza di tale atipicità è la conversione del contratto.
A conferma di ciò si consideri che il legislatore, per consentire la prosecuzione dei contratti in corso, ha dovuto espressamente prevedere tale possibilità, regolata dall'art. 86.
La norma, nel suo espresso tenore letterale, è di estrema chiarezza: se non c'è il lavoro a progetto, c'è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative.
Non è nemmeno richiesto l'accertamento delle modalità con cui la prestazione si è svolta, perché una volta esclusa la presenza di quell'elemento qualificante scatta l'automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Le riforme del mercato del lavoro fino al 31/12/2014
La riforma del mercato del lavoro, con la legge 92/12, è intervenuta in maniera significativa su questa tipologia contrattuale.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono disciplinate, per l’impiego privato, dal D.lgs. 276/2003 (la c.d. Riforma Biagi) la quale aveva introdotto l’obbligo, per il Committente, di indicare nel contratto uno specifico "progetto, programma di lavoro o fase di esso".
Tale prescrizione comportava che, per essere valido, un co. co. pro. doveva avere i seguenti requisiti:
1) forma scritta, ad probabtionem;
2) indicazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso;
3) durata a tempo determinato o determinabile;
4) corrispettivo nei minimi tabellari;
5) proroga solo in casi particolari;
6) prestazione resa in forma di lavoro autonomo: nessun vincolo di orario, strumenti di lavoro propri e non del committente, nessun obbligo di comunicare assenze o malattia, tutela minima per maternità e congedo.
La violazione anche solo di uno di questi requisiti determinava, e determina ancora oggi, la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato: la previsione del "progetto, programma di lavoro o fase di esso" per altro, doveva essere puntuale e specifica, possibilmente indicata come allegato a parte del contratto stesso.
Con l’art. 1, commi 23-26, la Riforma Fornero ha modificato la Legge Biagi avvicinando - ancora di più - il contratto a progetto al lavoro subordinato, quantomeno per le tutele che allo stesso sono riconosciute, e rendendo più rigide le modalità di esecuzione della prestazione.
In primo luogo, viene eliminato il "programma di lavoro o fase di esso", pertanto, dal 18 luglio 2012 in avanti, tutte le nuove co. co. pro. dovranno essere collegate solo ed esclusivamente ad uno specifico progetto, dettagliato in ogni minimo punto, e determinato nella durata; non si può collegare il progetto all’ordinaria attività aziendale, né le mansioni affidate al collaboratore possono essere ripetitive o di mera esecuzione: tale scelta è dovuta al fatto che, a buon ragione, si ritiene il lavoro a progetto (poiché autonomo) frutto del contributo intellettuale e professionale del collaboratore, ed una mera attività esecutiva sarebbe indice di subordinazione.
Anche il successivo D.L. 76/13, nonchè le successive modifiche ed integrazioni, non si è discostato dalla ratio sopra menzionata, mantenendo in essere l’obbligo de iure di trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contratto di collaborazione stipulato illecitamente.
Conclusioni
Dalle dichiarazioni espresse dal sig. XXXXXXXXXX e dalla documentazione esaminata si evince l’illegittimità del contratto di collaborazione posto in essere per assenza dell’identificazione e della specificazione del progetto e dei dettagli dello stesso, ragion per cui, ope legis, il rapporto finora intercorso va trasformato in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, ossia dal 20/08/2012, il quale comporta, oltre alle sanzioni previste, l’inquadramento al 1° livello del C.C.N.L. Vigilanza Privata nonchè il versamento per differenze degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi e delle differenze retributive.
premesso che:
- non risultano redatti e controfirmati dalle parti i contratti relativi alla collaborazione a progetto ma solo le comunicazioni UNILAV, e che quindi il progetto stesso non risulta essere stato individuato;
- l'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 prevede che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto";
- per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto. Nel caso di specie non risulta sottoscritto alcun contratto dalla documentazione in esame;
si considera quanto segue:
Appare evidente come il progetto non possa ritenersi adeguatamente descritto consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore (3.4.5.4.0.9 - "responsabile dei servizi di vigilanza" sulla prima e seconda comunicazione e 4.4.1.1.0.0 - "personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate" sulla terza), senza alcun accenno all'obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.
Nel caso di specie il preteso programma o progetto, invece di essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, consiste semplicemente nella messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore.
Tale attività, ed in generale un'obbligazione di mezzi, potrebbe legittimamente formare oggetto di un contratto stipulato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003, solo se realizzata nell'ambito di un coordinamento progettuale individuato, mentre nel caso di specie la prestazione del ricorrente poteva essere utilizzata per soddisfare esigenze varie, mutevoli ed indeterminate.
A prescindere da ogni considerazione la circolare n. 17 del 14/06/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che il progetto o programma deve essere qualificato tramite la specificazione, oltre che del committente a cui è riconducibile la campagna e da altri elementi, della durata della campagna e della tipologia di servizio da svolgere: è evidente che l'indicazione di tali elementi consente di delimitare l'oggetto del progetto.
Nel caso in esame, constatando l’assenza dei contratti e della loro sottoscrizione, si realizza l'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 20/08/2012, come prescrive la norma.
Il legislatore utilizza l'espressione "sono considerati" da cui si ricava che la conversione prevista dall'art. 69 opera di diritto. La conversione non si pone, quindi, come presunzione ma come vero e proprio imperativo, essendo chiaro che si parla di rapporti inizialmente autonomi, che si trasformano in rapporti di lavoro subordinato indeterminato come sanzione per la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del contratto a progetto.
Non si può considerare priva di significato la circostanza che l'art. 69 sia proprio intitolato "divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto": sotto il profilo letterale (del resto in linea con l'intero sistema che emerge dal D.Lgs. n. 276/03) ciò vuole esattamente dire è che non vi è spazio per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, la cui definizione viene data nel comma 1 dell'art. 69, e che la conseguenza di tale atipicità è la conversione del contratto.
A conferma di ciò si consideri che il legislatore, per consentire la prosecuzione dei contratti in corso, ha dovuto espressamente prevedere tale possibilità, regolata dall'art. 86.
La norma, nel suo espresso tenore letterale, è di estrema chiarezza: se non c'è il lavoro a progetto, c'è il rapporto di lavoro subordinato e non vi sono altre possibilità alternative.
Non è nemmeno richiesto l'accertamento delle modalità con cui la prestazione si è svolta, perché una volta esclusa la presenza di quell'elemento qualificante scatta l'automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Le riforme del mercato del lavoro fino al 31/12/2014
La riforma del mercato del lavoro, con la legge 92/12, è intervenuta in maniera significativa su questa tipologia contrattuale.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono disciplinate, per l’impiego privato, dal D.lgs. 276/2003 (la c.d. Riforma Biagi) la quale aveva introdotto l’obbligo, per il Committente, di indicare nel contratto uno specifico "progetto, programma di lavoro o fase di esso".
Tale prescrizione comportava che, per essere valido, un co. co. pro. doveva avere i seguenti requisiti:
1) forma scritta, ad probabtionem;
2) indicazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso;
3) durata a tempo determinato o determinabile;
4) corrispettivo nei minimi tabellari;
5) proroga solo in casi particolari;
6) prestazione resa in forma di lavoro autonomo: nessun vincolo di orario, strumenti di lavoro propri e non del committente, nessun obbligo di comunicare assenze o malattia, tutela minima per maternità e congedo.
La violazione anche solo di uno di questi requisiti determinava, e determina ancora oggi, la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato: la previsione del "progetto, programma di lavoro o fase di esso" per altro, doveva essere puntuale e specifica, possibilmente indicata come allegato a parte del contratto stesso.
Con l’art. 1, commi 23-26, la Riforma Fornero ha modificato la Legge Biagi avvicinando - ancora di più - il contratto a progetto al lavoro subordinato, quantomeno per le tutele che allo stesso sono riconosciute, e rendendo più rigide le modalità di esecuzione della prestazione.
In primo luogo, viene eliminato il "programma di lavoro o fase di esso", pertanto, dal 18 luglio 2012 in avanti, tutte le nuove co. co. pro. dovranno essere collegate solo ed esclusivamente ad uno specifico progetto, dettagliato in ogni minimo punto, e determinato nella durata; non si può collegare il progetto all’ordinaria attività aziendale, né le mansioni affidate al collaboratore possono essere ripetitive o di mera esecuzione: tale scelta è dovuta al fatto che, a buon ragione, si ritiene il lavoro a progetto (poiché autonomo) frutto del contributo intellettuale e professionale del collaboratore, ed una mera attività esecutiva sarebbe indice di subordinazione.
Anche il successivo D.L. 76/13, nonchè le successive modifiche ed integrazioni, non si è discostato dalla ratio sopra menzionata, mantenendo in essere l’obbligo de iure di trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contratto di collaborazione stipulato illecitamente.
Conclusioni
Dalle dichiarazioni espresse dal sig. XXXXXXXXXX e dalla documentazione esaminata si evince l’illegittimità del contratto di collaborazione posto in essere per assenza dell’identificazione e della specificazione del progetto e dei dettagli dello stesso, ragion per cui, ope legis, il rapporto finora intercorso va trasformato in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, ossia dal 20/08/2012, il quale comporta, oltre alle sanzioni previste, l’inquadramento al 1° livello del C.C.N.L. Vigilanza Privata nonchè il versamento per differenze degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi e delle differenze retributive.
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