Illegittima la proroga delle concessioni demaniali marittime


Il T.a.r. Toscana chiarisce che è illegittimo prorogare le concessioni demaniali marittime senza esperire procedure di evidenza pubblica
Illegittima la proroga delle concessioni demaniali marittime

 

E’ illegittimo perché contrario ai principi incardinati in molteplici direttive comunitarie, prorogare le concessioni demaniali marittime, quelle in sostanza che consentono ai privati durante la stagione estiva di occupare il demanio marittimo con lidi e strutture per la balneazione, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica.

Questo in sintesi estrema il principio contenuto nella recente Sentenza n. 363 dell’8 marzo 2021, con la quale il T.a.r. Toscana ha accolto il ricorso presentato dall’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato contro il Comune di Piombino.

Con l’anzidetto provvedimento giurisdizionale i giudici amministrativi hanno di fatto annullato il provvedimento con il quale l’amministrazione rinnovava la concessione demaniale marittima, di cui erano titolare due aziende, sino al 2033.

La sentenza del T.a.r Toscana riapre, dunque, il dibattito intorno alla Direttiva CE 123/2006 con la quale, all’art.12, si prevede espressamente che per assegnare spazi appartenenti al demanio marittimo costiero, è necessario esperire, alla scadenza delle pregresse concessioni, una procedura di evidenza pubblica, al fine di garantire l’attuazione dei principi che regolano i pubblici appalti e l’agere della pubblica amministrazione. 

Un dibattito che fatica ad essere recepito nel nostro bel paese e dagli enti pubblici che hanno potestà gestorie sul demanio marittimo, visto che il mancato adeguamento della normativa interna a quella comunitaria ha portato già all’apertura di una procedura di infrazione sulla vicenda della gestione delle concessioni del demanio marittimo.

La sentenza, per quanto possa essere laconica e scontata, riprende in sostanza la giurisprudenza amministrativa consolidata sul tema ma anche quella europea, facendo leva su una fonte interna già adeguata ai principi comunitari.

Si fa in sostanza riferimento all’art. 37 del codice della navigazione ed al suo dispositivo in virtù del quale, al fine di assicurare la libera circolazione dei servizi, la trasparenza e l’imparzialità, è imposta la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni marittime.

L’applicazione dell’art. 37 del codice della navigazione alla suddetta materia in realtà è stata confermata anche dal Consiglio di Stato che con un indirizzo giurisprudenziale risalente, ma mai superato aveva chiarito che i principi di cui all’art. 37 del codice della navigazione sono applicabili  “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all' art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168; id. 31 gennaio 2017 n. 394).

Il principio della necessaria evidenza pubblica sopra citato era stato 10 anni più tardi oggetto anche di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea in virtù della quale si stabiliva che quanto contenuto all’interno della direttiva in esame impediva qualsiasi normativa nazionale di recepimento, che, di fatto impedendo le procedure di evidenza pubblica attraverso le quali affidare in concessione aree del demanio marittimo da adibire ad uso turistico, consentisse la proroga automatica delle concessioni demaniali.

Né che la proroga ex lege delle concessioni demaniali turistico ricettive possa diventare una consuetudine che ostacoli l’affermazione dei principi comunitari in materia.

Il T.a.r. Toscana, nella corposa sentenza, riprende gli indirizzi affermati sul tema dalla Corte di Giustizia Europea secondo la quale “che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva”  e chiarisce che “l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico”.

Il T.a.r Toscana, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, non può che annullare il provvedimento di proroga delle concessioni demaniali cosi come richiesto dalla parte ricorrente, anche facendo leva su una recente sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 29 gennaio del 2021 con la quale si era proceduto a dichiarare l’incostituzionalità di una legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni, sottraendo quindi le aree demaniali marittime a procedure di evidenza pubblica circa la loro assegnazione.

Articolo del:


di Avv. Vincenzo Lamberti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse