Immagini di minori su Social media: una sentenza esemplare

Esemplare la pronuncia di condanna (per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c.) emessa dai giudici del Tribunale di Rieti (Trib. Rieti, sent., 17 ottobre 2022, n. 443), nei confronti di una donna, responsabile di aver “condiviso” online foto raffiguranti i due nipotini senza l’assenso anzi in opposizione al padre dei due minori di cui era nota la ferma contrarietà già espressa precedentemente.
Alla “zia” non è stato sufficiente, per evitare la condanna, il consenso reso dalla madre dei minori.
- La sentenza
Nella lettura della sentenza appare chiaro, fin dalla premessa, l’intendimento del giudice che sottolinea “con specifico riferimento al tema della pubblicazione non autorizzata di fotografie ritraenti l'immagine di minori, il diritto all'immagine della persona fisica rientra senz'altro nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, norma che pacificamente sancisce la libertà di autodeterminazione della persona in ordine alle proprie scelte esistenziali, tra le quali rientra quella consistente nel rendere o meno accessibile a terzi una fotografia che la ritrae. Detto diritto costituisce, altresì, una proiezione del diritto alla privacy, inteso come diritto all'intimità della propria sfera riservata ed anch'esso evidentemente tutelato dal citato articolo 2 della Costituzione, nella misura in cui l'individuo è libero di decidere autonomamente se propalare o meno a terzi le informazioni che lo riguardano”. Aggiungendo che “il diritto all'immagine riceve, ancora, specifica tutela” poiché il Codice Civile prevede che “qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
La stessa protezione viene garantita anche in ambito comunitario. Infatti “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. Ancora, viene precisato che “il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, può essere lecito, purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”.
Proprio su questi presupposti, il Giudice della corte di merito afferma che “in ordine alla necessità, ai fini della liceità della condotta consistente nella pubblicazione di fotografie ritraenti figli minori, della prestazione del consenso da parte di uno o di tutti e due genitori, occorre il preventivo consenso di entrambi i genitori, venendo in considerazione un atto che eccede l'ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personalisensibili nei quali è compresa l'immagine del minore”.
In merito al contegno del padre, circa l’opposizione implicita a tale pratica, rivendicato come forma di giustificazione, si chiarisce come, da una parte, la madre dei due bambini “si è limitata a dichiarare che il marito non ha mai manifestato il dissenso alla pubblicazione” anche se a parere del merito questo non prova “l'esistenza di un consenso che deve essere manifestato espressamente”. Si conclude perciò che è acclarata “tanto la pubblicazione, da parte della donna, delle fotografie dei nipoti in assenza del previo consenso di uno dei due genitori, quanto il danno costituito dalla lesione del diritto costituzionalmente rilevante dei minori all'immagine e alla riservatezza”.
A proposito della “risarcibilità” del danno (lesione dell'immagine e della privacy dei minori scaturente dalla pubblicazione non autorizzata delle fotografie) di cui all’art. 2059 c.c. , il Giudice lo fa discendere “dalle previsioni espresse di cui all'art. 10 c.c. (quanto al diritto all'immagine) e all'art. 82 GDPR (in merito al tema della privacy), sia dal fatto che viene in considerazione la lesione di beni interessi costituzionalmente rilevanti, siccome riconducibili all'art. 2 Cost.” Il Giudice ha considerato importante nella propria decisione, di alcuni fattori come “l'elevato numero di fotografie complessivamente pubblicate dalla donna sul proprio profilo” e la circostanza che le immagini “ritraggono i minori nell'ambito della loro vita privata, tra l'altro, anche da soli, in primo piano e in costume da bagno”. Il Giudice ha tenuto ancor più in conto della “durata dell'esposizione – si tratta di foto risalenti ad ameno cinque anni prima – in relazione alla accessibilità da parte di una platea potenzialmente sterminata quale è quella costituita dagli utenti …omissis… e, di conseguenza, alla diffusività della condotta lesiva”.
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