Immissioni: diritto al normale svolgimento di vita


Il risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni può essere risarcito indipendentemente dalla prova del danno biologico
Immissioni: diritto al normale svolgimento di vita
Con la sentenza n. 20445 del 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di recente espresso a Febbraio 2017 con la Sezioni Unite n. 2611, in relazione al caso dell'immobile danneggiato dalle immissioni provenienti da un fabbricato, generalmente sottostante, che produce una tipologia di immissione solo in parte tollerata dal nostro ordinamento.

Sono soventi i casi in cui i proprietari di un immobile hanno difficoltà a prender sonno poichè al piano terra è presente un'attività commerciale con musica ad alto volume fino a tarda notte, o il cui vociare dei clienti genera lo stesso effetto. O ancora, gli olezzi nauseabondi che risalgono con i loro fumi dalle cucine, con grave pregiudizio per i proprietari dei piani sovrastanti.

In tali casi, il ricorrente - numerose volte - oltre a richiedere l'interruzione del comportamento dannoso domanda altresì un risarcimento del danno biologico, ovvero di un danno non patrimoniale consistente non solo nel danno fisico, ma anche nello stress subito e perpetrato negli anni.
Su tale punto la presente sentenza ha asserito come debba essere data continuità al principio secondo il quale: il danno non patrimoniale derivante da immissioni illecite può essere risarcito indipendentemente dalla prova di un danno biologico documentato, ove riguardi la lesione al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno dell'abitazione e comunque il diritto alle proprie abitudini di vita.
Tali diritti sono da ricondursi altresì alla tutela dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, alla quale il giudice nazionale deve conformarsi.

Saranno quindi utilizzabili anche solo le presunzioni o le nozioni di comune esperienza per dimostrare tale lesione, la quale non debba comportare una situazione patologica diagnosticata, ma potendo riguardare anche situazioni di mero fastidio o stress, ovvero il repentino cambio di abitudini (si pensi all'obbligata chiusura delle finestre nel periodo estivo). Sia chiarito che la prova del danno biologico documentato rafforzerà ancor di più la posizione reativa alla prova dell'an del danno richiesto.

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di Avv. Lorenzo De Santis

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