Immobili abusivi su aree vincolate: la sanzione pecuniaria


La sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis T.U.E si applica anche a quelli edificati prima dell’entrata in vigore della norma (Cfr. Tar Campania Salerno 380/2018)
Immobili abusivi su aree vincolate: la sanzione pecuniaria

L’art. 17 comma 1, lettera q-bis della legge n. 164 del 2014, circa 4 anni orsono, ha introdotto, all’interno dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia, D.p.r. 380/2001, il comma 4 bis.

Ovvero una sanzione pecuniaria amministrativa da 2000 € a 20.000 da irrogare a tutti coloro che abbiano realizzato un manufatto abusivo in zone sottoposte a vincolo ex leggi regionali e statali di inedificabilità assoluta o in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

La sanzione pecuniaria è accessoria alla demolizione.

La sanzione pecuniaria, dal tenore letterale della norma, deve essere irrogata, stante i presupposti di cui sopra, a coloro che non abbiano ottemperato alla demolizione ingiunta dall’autorità preposta. Ovvero non abbiano demolito il manufatto entro il termine dei 90 giorni decorrenti dalla notifica dell’ingiunzione alla demolizione.

Quando la norma fa riferimento al “costata l’inottemperanza” sembra voler rinviare al verbale con cui l’autorità preposta alla vigilanza urbanistico edilizia ha accertato, mediante sopralluogo, che l’immobile non sia stato demolito. In realtà tale verbale, da notificare al trasgressore, ha solamente l’utilità di mettere in condizione l’ente di procedere alla formale acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile con l’immissione in possesso e la trascrizione, visto che l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha già determinato l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale.

Da ciò emerge con chiarezza che l’inottemperanza sostanziale è diversa da quella formale, con la conclusione che le due fattispecie spesso non coincidono sia dal punto di vista dei presupposti che sotto il profilo temporale.

Tali specificazioni sono state necessarie poiché la sanzione pecuniaria è indissolubilmente collegata all’inottemperanza.

La sanzione di cui si discorre è entrata in vigore a far data dall’11 novembre 2014. Visti i principi generali del diritto, l’art. 11 delle pre-leggi, nonché quelli contenuti all’interno della legge di depenalizzazione n. 689/1981, sembrava possibile ritenere che la sanzione pecuniaria contenuta all’interno dell’art. 31 comma 4 bis Tue potesse essere irrogata solo in quei casi in cui l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire si fosse manifestata successivamente all’entrata in vigore della norma.

Di tutt’altro avviso è stato invece il T.a.r Campania Sez. di Salerno che con la Sentenza n. 380/2018 ha in sostanza dimenticato l’esistenza dei principi generali del diritto, di legalità, di colpevolezza, e la c.d. irretroattività, consegnando una statuizione definitiva e pericolosa per lo stesso ordinamento giuridico.

Dinanzi al consesso amministrativo veniva impugnata un'ingiunzione alla sanzione pecuniaria ex art. 4 bis irrogata per l’inottemperanza ad un ingiunzione a demolire, manifestatasi dopo l’11 novembre 2014 e, quindi, in piena vigenza del nuovo regime sanzionatorio.

Com’era facile prevedere il ricorso è stato respinto in quanto la sanzione pecuniaria poteva essere legittimamente irrogata. Ma se con grande attenzione si leggono le motivazioni della sentenza, è facile intuire che, secondo i giudici amministrativi, la sanzione pecuniaria amministrativa ex 4 bis potrà essere legittimamente irrogata dagli enti preposti anche per quegli abusi edilizi la cui inottemperanza si era manifestata in un periodo di gran lunga precedente all’entrata in vigore della nuova sanzione.

Secondo il T.a.r Campania Salerno “In base ad una interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (art. 11, l. n. 689 del 1981), oltre che del principio di colpevolezza delle medesime ex art. 3 della medesima legge (che deve coprire l’intera fattispecie sanzionata, ovvero nell’ipotesi di specie la mancata ottemperanza nel termine di 90 giorni all’ingiunzione di demolizione), il disposto del comma 4 bis, d. P. R. n. 380 del 2001 (che prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di abusi edilizi) è applicabile anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della l. 11 novembre 2014 n. 164, che — in sede di conversione del d. l. 12 settembre 2014 n. 133 — ha aggiunto i commi 4 bis e ss. nel corpo dell’art. 31, d. P. R. n. 380 del 2001, purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della medesima l. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014)” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VII, 14/02/2017, n. 897).

Secondo, dunque, i giudici amministrativi gli enti locali devono irrogare la sanzione pecuniaria prevista dal T.u.e anche per quegli immobili abusivi la cui inottemperanza sostanziale si sia verificata in un epoca di gran lunga antecedente all’11 novembre 2014.

Perché la sanzione pecuniaria sia legittima è necessario, però, che il nuovo verbale di inottemperanza venga notificato quando siano decorsi i 90 giorni dall’entrata in vigore della norma. Ciò per rimettere in termini il trasgressore e dargli ulteriori 90 giorni per demolire e dunque evitare l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

In sostanza è legittima qualsiasi sanzione pecuniaria amministrativa, relativa ad immobili abusivi, ad esempio realizzati negli anni 2000, purchè il verbale dell’inottemperanza sia stato notificato oltre l’11 marzo 2015.

La decisione assunta dal T.a.r. Campania Salerno certamente farà discutere.

Irrogare una nuova sanzione pecuniaria amministrativa, prima non prevista, per un fatto che si è verificato in epoca antecedente alla sua introduzione sembra contrastare con i principi ordinamentali e su quelli sui cui poggia il nostro sistema sanzionatorio.

Contrasta con il principio di legalità, di colpevolezza in senso formale ed in senso sostanziale oltre che con la carta costituzionale. Forti di tale orientamento, la maggior parte degli enti locali stanno procedendo ad irrogare tali sanzioni pecuniarie anche per immobili abusivi già acquisiti al patrimonio comunale, ma realizzati in anni risalenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, oppure rientranti nelle aree idrogeologicamente a rischio.

Non si sa se la sentenza resa dal Tar Campania Salerno, che cristallizza un indirizzo giurisprudenziale proveniente dalla sezione distaccata di Napoli, possa diventare definitiva. Un dato è certo. L’irrogazione della sanzione pecuniaria per immobili realizzati in assenza di permesso di costruire in un epoca antecedente al 11 novembre 2014 risulta essere alquanto iniqua e contraria al principio di irretroattività.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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