Immobili vincolati dalla Soprintendenza
Cosa fare per poter effettuare lavori su un immobile sottoposto a vincolo?

Il proprietario di un edificio vincolato dal D.Lgvo 42/2004 è soggetto ad una serie di limitazioni nell'uso del proprio immobile: non può demolirlo, modificarlo o restaurarlo senza l'autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali e ambientali, non può adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico, o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione o integrità (art.21).
Il proprietario ha l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere intenda eseguire al fine di ottenere preventiva autorizzazione.
Trasgredire alle disposizioni del d.Lgvo in materia di autorizzazioni, costituisce un illecito penale che può essere punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con un'ammenda.
Quali sono le cose da verificare? Innanzitutto l'esistenza del vincolo di interesse storico o artistico. Riguardo alle proprietà private: molti edifici storici risultano ancor oggi vincolati con atti emanati nei primi decenni del '900. Alla notifica fatta agli allora proprietari, non seguiva la trascrizione in Conservatoria dei registri Immobiliari (oggi Pubblicità Immobiliare). La legge imponeva ai proprietari di comunicare l'esistenza del vincolo agli eventuali acquirenti o nuovi possessori, ma questo spesso non è avvenuto.
La normativa odierna per i nuovi vincoli prevede una fase preliminare di dichiarazione dell'interesse storico o artistico dell'immobile da comunicare a tutti i proprietari i quali possono far pervenire le loro osservazioni nei termini indicati nella comunicazione stessa. Il vincolo viene poi trascritto nei Registri immobiliari (oggi pubblicità immobiliare) ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.
Come richiedere l'autorizzazione ad eseguire i lavori? Per gli interventi edilizi: qualasiasi intervento edilizio su edifici vincolati deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza. i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo dei beni culturali vincolati hanno l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne preventiva autorizzazione.
Riguardo alle pitture murali e decori: indipendentemente dall'esistenza di uno specifico vincoli, sono altresì beni culturali e quindi sottoposti a tutte le disposizioni della normativa di tutela: gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti e non alla pubblica vista.
Chi può presentare la richiesta di Autorizzazione ad eseguire i lavori alla Soprintendenza? La progettazione e direzioni lavori, secondo il R.D. 23/10/1925 n. 2537 art. 52 cita .."le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di ARCHITETTO; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Cosa si può fare in caso di lavori urgenti? Il D.lgs. 42/2004 - art. 27 Situazioni di urgenza cita "Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione."
Il proprietario ha l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere intenda eseguire al fine di ottenere preventiva autorizzazione.
Trasgredire alle disposizioni del d.Lgvo in materia di autorizzazioni, costituisce un illecito penale che può essere punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con un'ammenda.
Quali sono le cose da verificare? Innanzitutto l'esistenza del vincolo di interesse storico o artistico. Riguardo alle proprietà private: molti edifici storici risultano ancor oggi vincolati con atti emanati nei primi decenni del '900. Alla notifica fatta agli allora proprietari, non seguiva la trascrizione in Conservatoria dei registri Immobiliari (oggi Pubblicità Immobiliare). La legge imponeva ai proprietari di comunicare l'esistenza del vincolo agli eventuali acquirenti o nuovi possessori, ma questo spesso non è avvenuto.
La normativa odierna per i nuovi vincoli prevede una fase preliminare di dichiarazione dell'interesse storico o artistico dell'immobile da comunicare a tutti i proprietari i quali possono far pervenire le loro osservazioni nei termini indicati nella comunicazione stessa. Il vincolo viene poi trascritto nei Registri immobiliari (oggi pubblicità immobiliare) ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.
Come richiedere l'autorizzazione ad eseguire i lavori? Per gli interventi edilizi: qualasiasi intervento edilizio su edifici vincolati deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza. i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo dei beni culturali vincolati hanno l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne preventiva autorizzazione.
Riguardo alle pitture murali e decori: indipendentemente dall'esistenza di uno specifico vincoli, sono altresì beni culturali e quindi sottoposti a tutte le disposizioni della normativa di tutela: gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti e non alla pubblica vista.
Chi può presentare la richiesta di Autorizzazione ad eseguire i lavori alla Soprintendenza? La progettazione e direzioni lavori, secondo il R.D. 23/10/1925 n. 2537 art. 52 cita .."le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di ARCHITETTO; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Cosa si può fare in caso di lavori urgenti? Il D.lgs. 42/2004 - art. 27 Situazioni di urgenza cita "Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione."
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