Impianti condominiali e nuovi allacci


Allacci di privati condomini agli impianti condominiali, è possibile? E come?
Impianti condominiali e nuovi allacci
La possibilità di allacciarsi ad una utenza comune/rete di servizi condominiali già esistente/i (fognaria, elettrica, idrica o altro) è legittima e non costituisce una "indebita modifica" bensì un uso legittimo delle cose comuni ai sensi dell'art. 1102 cod. civ.
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (n. 11445/2015) ha fissato alcuni principi in materia, ritenendo, appunto, legittima la realizzazione di un bagno nell'abitazione di un condomino che si allacci ai condotti condominiali già esistenti, non costituendo "di per sé una indebita modifica della stessa, perché una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze".
Attenzione però, il singolo condomino può realizzare un nuovo allaccio dal proprio appartamento all’impianto comune purché ciò non arrechi danno alle parti comuni e non determini alcun pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Il nuovo allaccio, dunque, non può essere vietato dagli altri condomini - anche se l’assemblea deve esserne informata tramite l'amministratore - ed è "onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare" (Cass. Civ. n. 11445/2015 cit.).
Attenzione, inoltre, acché l'opera o l'innesto sia realizzata con tutti gli accorgimenti tecnici necessari atti ad evitare pregiudizi all’impianto non potendo - il singolo proprietario - pretendere la modifica di un impianto condominiale che, per le modalità con le quali era stato realizzato al momento della costruzione del condominio, non costituiva (sino al nuovo allaccio) causa di danno per le proprietà individuali (tale è il principio richiamato dalla sentenza del 31 ottobre 2011 n. 22682).

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di Avv. Vissia Bottazzo

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