Impianti fotovoltaici, ancora in tema di diritto di superficie


Probabile un ripensamento dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei redditi percepiti per la costituzione del diritto di superficie
Impianti fotovoltaici, ancora in tema di diritto di superficie
Ad oltre due anni dal pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, circa le modalità di tassazione dei redditi percepiti a seguito della costituzione del diritto di superficie per l’installazione di impianti fotovoltaici, e dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 15333 del 4 luglio 2014 che si è espressa in maniera completamente difforme rispetto all’Agenzia delle Entrate, forse vi sono segnali che conducono a ritenere che ci possano essere istruzioni agli Uffici in linea con la interpretazione giurisprudenziale.
Saltando, a piè pari, la riproposizione specifica del tema perché già riportata in altro articolo del 22 aprile 2016, la novità è rappresentata dalla presentazione, in data 14 settembre 2016, di una interrogazione parlamentare (5/09475) da parte degli On.li Pelillo e Venittelli, con la quale è stato richiesto al Ministro delle Finanze di " intervenire in sede amministrativa al fine di chiarire la corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie, in modo da superare la precedente pronuncia dell’amministrazione finanziaria del 2013, rendendola quindi conforme a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità".
Nella risposta scritta il Vice Ministro Luigi Casero conferma la non applicabilità della lettera b) del primo comma dell’art. 67 del TUIR ai casi in esame, come riportato nella citata Circolare n. 36 del 2013, con argomentazioni lontane dal diritto ma improntate esclusivamente a giustificare l’esazione di imposte.
In particolare viene precisato che " il concedente il diritto reale di godimento, una volta riacquistata la piena proprietà del bene, avrebbe, ad esempio la facoltà di costituire nuovamente diritti reali sullo stesso, seguitando così a sfruttarne la potenzialità reddituale, ovvero a cederne l’intera proprietà, incassando corrispettivi che sarebbero sempre ed in ogni caso esenti da tassazione, in quanto detentore del bene da oltre un quinquennio".
In sostanza quello che conta è che ci sia comunque e sempre il pagamento di un’imposta anche se non espressamente previsto da alcuna legge, in totale spregio con il principio di legalità fiscale sancito dalla Costituzione ed in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo la quale se oggetto della costituzione del diritto di superficie è un terreno agricolo, " nessuna tassazione è applicabile, salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto".
La speranza di un " ravvedimento operoso" dell’Agenzia delle Entrate è riposta nella parte conclusiva della risposta del Vice Ministro ove si legge che " Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità segnalata dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti che terranno anche conto dell’andamento del contenzioso in corso".
In proposito si segnalano le seguenti sentenze che hanno condiviso la tesi della Corte di Cassazione: n. 211 del 18.5. 2015 della Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila, Sez. 1, confermata dalla sentenza n.350/1/2016 del 17.3. 2016 della Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila; n. 642 del 16.11. 2015, della medesima Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila Sez. 3 e n. 231/7/15 del 28.6.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia Sez. 7.

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di Domenico Montemurno

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