Impianti fotovoltaici e Superbonus fiscale del 110%

Indice:
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Bonus fiscale del 110% per acquisto e installazione di impianti fotovoltaici
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Soggetti beneficiari della detrazione del 110%
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Limite di spesa e ripartizione della detrazione
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Installazione di batterie ed accumulatori di energia su impianti solari fotovoltaici
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Cessione obbligatoria dell'energia elettrica al GSE e impossibilità di cumulo con altre agevolazioni
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Cessione del bonus irpef 110% o sconto in fattura
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Per la cessione o sconto in fattura del bonus 110% occorre il visto di conformità rilasciato da un commercialista
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Modalità di utilizzo del bonus fiscale 110% da parte del cessionario
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Conclusioni
Bonus fiscale del 110% per acquisto e installazione di impianti fotovoltaici
Anche per l'installazione di impianti fotovoltaici spetta la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR nella misura del 110%, in particolare per l'installazione di impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete elettrica nazionale su edifici adibiti a civile abitazione; tali spese devono essere effettuate nel periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2021, ovviamente salvo proroghe di legge.
Per ottenere questo bonus fiscale molto consistente occorre aver eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110% (di cui ai commi 1 o 4 dell'art. 119 del DL 34/2020) cosiddetti interventi trainanti. Per far un esempio, nella maggior parte dei casi occorre installare un cappotto sull'involucro esterno dell'edificio, cambio della caldaia con altra che abbia una maggiore efficienza (ad esempio a pompa di calore), interventi che assieme possano comunque far migliorare di due classi il rendimento energetico dell'edificio.
Soggetti beneficiari della detrazione del 110%
L'aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Limite di spesa e ripartizione della detrazione
Il superbonus del 110% spetta per i seguenti importi e durata temporale:
- fino ad un massimo complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro iva inclusa e con un limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico con limitazione ad euro 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione;
- deve essere ripartito tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Il Superbonus del 110%, si applica alla quota di spesa conseguente ad un impianto con massima potenza di 20 kW. . Per la quota eccedente spetta una detrazione del 50% nel limite massimo complessivo di 96.000,00 euro iva compresa per l'intero impianto fotovoltaico.
Installazione di batterie ed accumulatori di energia su impianti solari fotovoltaici
La detrazione del 110% spetta anche per i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici (acquisto ed installazione) come previsto dall'art. 119 co. 5 del Decreto Legge 34/2020, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo di energia.
Cessione obbligatoria dell'energia elettrica al GSE e impossibilità di cumulo con altre agevolazioni
L' otttenimento della detrazione è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia elettrica non autoconsumata sul posto.
Attenzione: il bonus del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 91/2014.
Cessione del bonus irpef 110% o sconto in fattura
Anche per l'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici e batterie o sistemi di accumulo dell'energia elettrica autoprodotta spetta la possibilità di usufruire del bonus 110% immediatamente (senza quindi attendere 5 anni) mediante due alternative:
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sconto in fattura: Il fornitore emetterà una fattura dei lavori che rientrano nel superbonus 110% con sconto del 100% in fattura. In tal caso il fornitore viene ad acquisire il superbonus del 110% e lo potrà cedere a sua volta ad un istituto di credito o ad una compagnia assicurativa o ad altri soggetti.
- cessione del credito d'imposta: in questo caso il committente, che ha pagato integralmente i fornitori può maturare il credito d'mposta pari al 110% della spesa effettuata e quindi può cedere immediatamente il credito ad una banca o compagnia assicurativa o altri soggetti e quindi si vede rimborsato della spesa effettuata.
Vedasi art. 121 del DL 34/2020 e provvediemto Agenzia delle Entrate n. 283847020 del 8 agosto 2020.
Per la cessione o sconto in fattura del bonus 110% occorre il visto di conformità rilasciato da un commercialista
Ai fini di esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il committente dei lavori deve ottenere il visto di conformità da parte di un commercialista iscritto all'albo con autorizzazione rilasciatagli dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Tale opzione sarà comunicata all'Agenzia delle Entrate in modo telematico di solito da parte del professionista che rilascia il visto di conformità.
Modalità di utilizzo del bonus fiscale 110% da parte del cessionario
iIl cessionario cioè il soggetto titolare del credito d'imposta potrà utilizzare il credito d'imposta ceduto in vari modi:
- in compensazione di altre imposte mediante presentazione del modello F24;
- come detrazione irpef o ires nelle quote annuali previste e residue (non più di 5 anni)
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Il cessionario (esempio il fornitore) può a sua volta cedere il credito ad altro soggetto come banche, di recente poste italiane e varie compagnie assicurative.
Conclusioni
Ad oggi la scadenza al 31/12/2020 per l'effettuazione degli interventi trainanti sugli immobili (cappotto, caldaie ecc.) e degli interventi trainati (infissi, impianti fotovoltaici ecc), è veramente stringente ed ha provocato un blocco nella partenza dei interventi di ristrutturazione edilizia agevolata. Di fatto tutti gli addetti ai lavori stanno aspettando la proroga al 2022 e anni successivi per l'effettuazione dei lavori. L'augurio è che il governo dia una certezza in tal senso emanando velocemente una proroga che consenta una maggiore tranquillità e programmazione economica dei vari lavori necessari all'ottenimento del credito d'imposta denominato superbonus 110%.
Non dimentichiamoci che soltanto per iniziare lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico degli edifici sono necessari diversi mesi per la progettazione ed altre verifiche propedeutiche all'inizio dei lavori, quindi pensare di iniziare un lavoro di ristrutturazione oggi e portarlo a termine entro il 2021 è molto impegnativo. Sono convinto che una proroga più lunga nel tempo ci sarà e ciò permetterà il miglioramento estetico di moltissimi edifici con importantissimi vantaggi ambientali come la produzione di energia elettrica da fonte solare.
Vantaggi per tutti con minori emissioni in atmosfera e con una bolletta energetica a costo zero per chi installerà tali impianti.
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