Imposta di registro: cartella nulla senza motivazione


La cartella per imposta di registro sugli atti giudiziari è nulla per carenza di motivazione se viene indicato solo il numero e la data della sentenza
Imposta di registro: cartella nulla senza motivazione
La cartella di pagamento relativa ad imposta di registro, iscritta a ruolo a seguito di sentenza, è nulla per carenza di motivazione qualora venga indicato solo il numero e la data della sentenza.

La Cassazione, sin dal 2010, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, ha statuito che il mero riferimento nella cartella di pagamento alla data ed al numero di una sentenza su cui l'imposta si basa, senza nessun’altra precisazione, non è sufficiente a ritenere l’atto conosciuto o comunque conoscibile dall’interessato per il solo fatto che egli era stato parte nel relativo processo. Infatti, tale insufficiente motivazione dell’atto impositivo impone al suo destinatario un’attività di ricerca obbligandolo a spendere tempo e denaro per l’acquisizione dell’atto di riferimento (la sentenza civile). Orbene, la previsione normativa che pone a carico dell’Ufficio l’onere di allegare l’atto richiamato deve anche essere letta come disposizione che "esclude a carico del contribuente obblighi o doveri di ricercare l’atto medesimo presso Pubblici uffici o terzi". Ciò in quanto "la motivazione dell’atto tributario deve essere tale da porre il contribuente nella condizione di valutare con pienezza di cognizione e senza riduzione dello spazio di tempo a disposizione la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare".

L'orientamento della Cassazione trova conferma nell'art. 41 del D.P.R. n.131/86 il quale prevede che l’imposta di registro dovuta in misura proporzionale (quali le sentenze che definiscono i decreti ingiuntivi) è liquidata dall'Ufficio secondo le disposizioni del titolo IV del D.P.R. n.131/86, dove troviamo l’art. 52, C.2 e 2-bis, in cui viene affermato, con indiscutibile trasparenza, che la motivazione degli avvisi di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro deve contenere il valore imponibile e l'indicazione delle aliquote applicate.

In conclusione, è carente di motivazione la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta registro proporzionale qualora nella stessa venga indicata solo la data ed il numero della sentenza cui l’imposta trae origine.
Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it

Articolo del:


di dott. Gianluca Gaeta

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse