Imposta di registro per ogni atto


Risoluzione 119/E del 31 dicembre 2014
Imposta di registro per ogni atto
In presenza di un decreto ingiuntivo che condanna sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di somme derivanti da un finanziamento soggetto a iva (in regime di esenzione) va applicata l'imposta di registro in misura fissa.
L'Agenzia delle Entrate con la RISOLUZIONE 119/E DEL 31/12/2014 precisa che e' meglio tenere distinti i rapporti sottostanti dal provvedimento del Giudice. Di conseguenza anche se il decreto ingiuntivo e' assoggettato a imposta di registro in misura fissa in virtu' del principio di alternativita' iva/registro, l'enunciazione, nell'atto del Giudice, del rapporto fideiussorio assume importanza ai fini della tassazione qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione.

L'Amministrazione Finanziaria si era gia' espressa in merito alla tassazione dei decreti ingiuntivi, recanti la condanna al pagamento del debitore principale e del fideiussore con le circolari 214/1998 e 34/2001. Con la prima e' stato affermato il principio dell'unicita' della tassazione dei decreti ingiunivi , a prescindere che la prestazione sia adempiuta dal debitore principale o dal fideiussore, in virtu' dell'obbligazione accessoria di garanzia. Questo orientamento e' stato confermato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza del 21/01/1998 n.3572 ha chiarito che il fatto rilevante ai fini impositivi e' il conseguimento da parte del creditore di titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto a prescindere dalla fonte del diritto stesso nel rapporto con l'intimato (separatamente tassabile, ove integri l'atto da registrare).

Con la Circolare 34/2001 e' stato chiarito che la condanna al pagamento delle somme dovute deve mantenersi distinta dai rapporti sottostanti enunciati nel provvedimento del giudice.
In considerazione di tutto ciò, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in oggetto, chiarisce che l'enunciazione nell'atto del Giudice del rapporto fideiussorio puo' assumere importanza, ai fini dell'imposta di registro, qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione.

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di COMM. EMANUELA CAROCCI

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