Imposta di registro, tassazione del decreto ingiuntivo


Il decreto ingiuntivo fondato su fattura, in campo Iva, va tassato una sola volta ed in misura fissa
Imposta di registro, tassazione del decreto ingiuntivo

SENTENZA N. 4210 DEL 10 SETTEMBRE 2018 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SULLA TASSAZIONE DEI DECRETI INGIUNTIVI

Commento a cura dell’avv. Angela Pirrone

La pronuncia, resa in fase di appello, ha accolto la tesi della contribuente che aveva opposto l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, oltre ad applicare l’imposta di registro nella misura fissa prevista dal DPR 131/1986, aveva tassato il “rapporto sottostante” tra le parti, espresso attraverso il riconoscimento di debito con il quale il decreto era stato concesso immediatamente esecutivo ex art. 642 comma 2 C.p.c.

In buona sostanza, sosteneva l’Agenzia, in base al principio dell’autonomia dei singoli negozi, oggetto di pagamento doveva essere anche il rapporto negoziale e/o semplicemente di fatto che, sicuramente, era intercorso tra le parti e che aveva, quindi, originato i presupposti per la richiesta ed ottenimento del decreto ingiuntivo.

Conseguendone dunque la pretesa, oltre all’importo fisso dell’imposta di registro sugli atti giudiziari (all’epoca dei fatti € 168,00 oggi € 200,00), dell’ulteriore somma, calcolata sul diverso rapporto ed in misura proporzionale, che non potendo essere inferiore al minimo di legge si traduceva in altri € 168,00.

La CTR osserva che l’atto di ricognizione di debito, conformemente a quanto precisato dalla Suprema Consulta (sentenza n. 24107/2014 nella quale ha stabilito che le scritture private non autenticate di ricognizione di debito, non risultando espressamente indicate in nessuna delle due parti della Tariffa, sono soggette a registrazione, in virtù dell’articolo 4 della Tariffa, parte II, del DPR 131/1986, solo in caso d’uso), dovrebbe scontare la tassa di registro solo se utilizzato mentre, nel caso esaminato, oltre alla fatture null’altro era stato prodotto a fondamento del ricorso monitorio.

Pertanto, non è corretto applicare la tassazione ex art. 22 DPR 131/1986, secondo cui la semplice enunciazione di un atto lo assoggetterebbe all’imposta di registro e, dunque, se risulta pienamente legittima l’applicazione al decreto ingiuntivo dell’imposta di registro ex art. 37 DPR 131/1986 (che prevede l’assoggettamento all’imposta degli atti dell’autorità giudiziaria di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio), la tassazione di altro, rispetto all’atto giudiziario, costituisce un’illecita duplicazione d’imposta.

Peraltro, osserva la stessa CTR, in merito al regime (fisso o proporzionale) che si dovrebbe seguire per la tassazione dell’atto che rientra in campo IVA, deve trovare applicazione il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro stabilito dall’art. 40 DPR 131/1986 (“per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazione di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”), in linea con consolidato orientamento giurisprudenziale.

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di Avv. Angela Pirrone

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