Imposta di Soggiorno strutture ricettive


Adempimenti degli albergatori: Aspetti Fiscali e responsabilità
Imposta di Soggiorno strutture ricettive
Il decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011, all’art. 4, ha istituito l’imposta di soggiorno. L’imposta comunale, a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio, è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici.
E’ facoltà dei Comuni disporre le modalità di applicazione del tributo, e la possibilità di concedere esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo.
Con Delibera di Giunta vengono approvate le tariffe da applicare, suddivise in base alla tipologia di struttura.
Nel regolamento il Comune determina le modalità per l’applicazione dell’imposta, i termini e le modalità di versamento, le esenzioni per casi particolari (per es. minori 3-6 anni) e le tariffe da applicare da parte delle singole strutture ricettive.
Adempimenti strutture ricettive: Le strutture ricettive stabilite nei Comuni ove è stata istituita l’imposta si vedono incaricate, dei seguenti adempimenti, distinti in tre fasi:
Registrazione: Alla struttura ricettiva spetta l’obbligo di applicare l’imposta di soggiorno ai singoli clienti che soggiornano presso le loro strutture.
L’imposta dovrà risultare nel documento fiscale rilasciato (ricevuta fiscale o fattura), deve essere calcolata in base al numero di giorni per i quali deve essere applicata.
In alcuni Comuni l’imposta si applica solo per i primi giorni di soggiorno; il regolamento può concedere l’esenzione per soggiorni di durata superiore.
Rendicontazione: La struttura ricettiva è tenuta a trasmettere mensilmente al Comune, in via telematica, un riepilogo delle registrazioni, contenente il totale delle presenze, comprensive di quelle per le quali è stata esercitata l’esenzione, giustificata dalle autocertificazioni sottoscritte dai clienti.
Ogni Comune ha predisposto la propria modulistica per l’invio dei dati necessari alla rendicontazione mensile.
Versamento: Con termine mensile o bimestrale (in base al regolamento, bonifico o versamento diretto su conto corrente) le strutture procedono al versamento dell’imposta di soggiorno presso la Tesoreria comunale.
Modalità e termini di versamento sono specificate nei regolamenti comunali.
Per quanto concerne gli aspetti fiscali e l’emissione del documento I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno, ma il "turista" rimane a tutti gli effetti il soggetto passivo dell’imposta.
Il soggetto responsabile degli obblighi tributari invece è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta; il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune.
L’albergatore si troverà nella condizione di riscuotere somme per "anticipazioni in nome e per conto del turista", la classica partita di giro, e come tale dovrà trattarla escludendola sia dall’imposizione IVA che da quella reddituale. L’imposta di soggiorno andrà inclusa nella ricevuta fiscale che verrà emessa al momento della riscossione dell’intera prestazione (mantenendo la copia come di regola). Pertanto, oltre alle voci utilizzate normalmente, dovrà essere aggiunta la seguente:
Imposta di soggiorno Comune di XX (Fuori campo IVA), evidenziando dell’assolvimento dell’obbligo
In merito alla compilazione del soggiorno dei corrispettivi si suggerisce di annotare il totale della ricevuta nella colonna Totale corrispettivi giornalieri, l’ammontare relativo al pernottamento nella colonna Corrispettivi 10% e l’ammontare dell’imposta di soggiorno nella colonna "Altri importi per operazioni non soggette a registrazioni IVA".
Nel caso venga emessa fattura si userà la solita dicitura collocando la voce dopo il calcolo dell’IVA e comprendendo l’importo nel "Totale Fattura"
Evidenziando gli aspetti contabili trattandosi di una "partita di giro" l’imposta di soggiorno non costituisce né una componente di ricavo, né una di costo quando viene ristornata in favore dell’ente impositore, creando una voce di passivo "Debiti v/comune per imposta di soggiorno".
In caso di contabilità semplificata il corrispettivo verrà registrato al netto dell’imposta di soggiorno che viceversa andrà registrata in un conto ininfluente ai fini delle imposte dirette - ad esempio un conto "patrimoniale di debito`.
Per quanto attiene alla responsabilità del versamento dell'imposta la Corte dei Conti Sez. riunite, Sent., 22-09-2016, n. 22 esprime che , in base a quanto disposto dall’art. 4 citato, unico soggetto passivo dell’imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nessuna responsabilità fiscale ricade sugli albergatori. Le disposizioni regolamentari emanate dai comuni, pertanto, non possono prevedere una responsabilità aggiuntiva e solidale nei confronti di quest’ultimi né possono stabilire pretese economiche nei loro confronti nei casi di omesso versamento dell’imposta di soggiorno.

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di Dott. Gianpaolo Indelicato

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