Imprese, le nuove misure disposte dal "Decreto Liquidità"


Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Imprese, le nuove misure disposte dal "Decreto Liquidità"

Le misure tanto attese da milioni di cittadini in qualità di liberi professionisti, imprese e dipendenti  a sostegno della ripresa economica sono state finalmente formalizzate nel  nuovo decreto cosiddetto “Decreto liquidità” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°94 dell'08/04/2020. L’articolato  normativo contenuto nel decreto è risultato coerente con la normativa europea sugli Aiuti di Stato; infatti, il 14 aprile 2020, l’ABI con un comunicato stampa inviato a tutte le banche d’Italia ha reso noto la sopravvenuta autorizzazione della Commissione Europea in ordine all’applicazione delle disposizioni normative contenute nel Decreto n°23 dell'08/04/2020. Per cui, ora è realmente possibile passare alla fase applicativa.

Lo schema del decreto, si articola fondamentalmente in tre temi fondamentali:

a) aumentare le garanzie per i prestiti alle imprese;

b) snellire la burocrazia ;

c) stanziare circa 400 miliardi di euro fino alla fine dell’anno corrente.

Ma vediamo quali sono le principali misure adottate dall’Esecutivo nel nuovo decreto.
 

 

 

1. Le nuove misure adottate dall’esecutivo nel Decreto Liquidità

Le misure adottate dall’Esecutivo prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia assicurata coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa e sarà subordinata a una serie di condizioni tra le quali:

a) l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi;
b) la necessaria destinazione del finanziamento ottenuto dall’impresa per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.


Ma vediamo le diverse casistiche previste dal Decreto

1) le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono ottenere una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto con la previsione di una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;

2) la copertura del finanziamento scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;

3) l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;

4) per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Rileva altresì segnalare che il decreto ultimo ha evidentemente potenziato il Fondo di Garanzia in favore del le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo, del resto già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro, sembra avere completato la sua trasformazione in strumento diciamo efficace a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché  per la salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

Tra le novità degne di nota tra quelle disposte nell’ultimo intervento dell’Esecutivo, sicuramente rileva, anche in considerazione della situazione emergenziale che il Paese sta vivendo, il forte snellimento delle procedure burocratiche finalizzate a restringere il più possibile i tempi di accesso alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto ha potenziato notevolmente anche il sostegno pubblico all’esportazione, al fine di migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale.

In particolare, l’intervento ha previsto un sistema di co-assicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando, in questo modo, circa 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export avente ad oggetto il made in italy.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

 

 

2. Le misure disposte per assicurare la continuità alle aziende

Il decreto Liquidità varato dall’Esecutivo prevede altresì una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene valutando le seguenti condizioni:

•    in sede di redazione del bilancio in corso valutando in particolare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;

•    disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.


Accanto a queste due misure finalizzate evidentemente alla protezione diretta della società se ne affianca una terza che è finalizzata a favorire, più che altro, il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando, pertanto, in questa fase, i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

 Il decreto liquidità ha previsto altresì anche misure che riguardano la disciplina del fallimento finalizzate  essenzialmente  nel loro complesso  a:

•    sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;

•    sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

 

 

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di “rilevanza strategica” e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Vediamo ora quali sono le disposizioni stabilite dal decreto liquidità e finalizzate a rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica, la disciplina dei  cosiddetti poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

•    anticipano, con effetto immediato e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo  così di  sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

•     la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;

•    estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

 

 

4. Misure fiscali e contabili

Il decreto ha altresì disposto misure urgenti anche in materia fiscale e tributaria finalizzate al rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori  autonomi e imprese.

In particolare, il decreto prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il decreto “Cura Italia”. Di seguito vediamo quali le disposizioni  principali:

•    IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;

•    sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

•    per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

•    ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. È  stato altresì esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile. Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Sono stati introdotti ancora  le norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

Il decreto liquidità ha previsto ancora quali provvedimenti degni di nota:

•    lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;

•    l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe Durante

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