Improponibilità dell'azione monitoria
Recente ed interessante sentenza del Trib. di Milano in tema di procedure di risoluzione delle controversie, operatori e utenti delibera n. 173/07/CONS
IMPROPONIBILITA’ DELL’AZIONE MONITORIA - L. 249 DEL 31.07.1997
Recente ed interessante sentenza del Tribunale di Milano in tema di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti - delibera n. 173/07/CONS.
La legge 31.07.1997 n. 249, rubricata "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", all’art. 1, comma 1, testualmente ha previsto che l’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Inoltre, il D.lgs. n. 2003 dell’1.08.2003, il cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche, che recepisce le direttive UEn2002 n. 19, 20, 21 22 e 58, tutte in materia di telecomunicazioni, ha previsto da parte dell’Autorità la predisposizione di un meccanismo per la composizione extragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori, in loro favore.
In proposito, l’AGCOM ha indicato le controversie per le quali è necessario esperire un preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione ed ha conseguentemente disciplinato sia il procedimento del tentativo di conciliazione sia quello di composizione delle controversie facoltativa ed extragiudiziale.
Segnatamente, in vigenza del Regolamento AGCOM 173/2007/CONS, agli artt. 1 e 2 viene previsto l’ambito di applicazione del predetto regolamento, ossia, le controversie per le quali è competente a conoscere l’Autorità in sede di tentativo di conciliazione e di composizione, mentre agli artt. da 3 a 13 viene regolato il tentativo obbligatorio di conciliazione. Agli artt. da 14 a 21 viene disciplinata la procedura di composizione extragiudiziale facoltativa delle controversie.
In particolare, l’art. 2 stabilisce che sono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, delle condizioni contrattuali e delle carte dei servizi.
Altresì, prevede che sono escluse dall’applicazione del Regolamento de quo le controversie concernenti unicamente il recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.
L’utente finale, comunque, non ha l’obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli artt. 645 c.p.c. e ss.
Restano, inoltre, escluse dall’ambito applicativo del regolamento le controversie promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.
Il prefato quadro normativo ha introdotto l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi al CO.RE.COM, che costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
Recente ed interessante sentenza del Tribunale di Milano in tema di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti - delibera n. 173/07/CONS.
La legge 31.07.1997 n. 249, rubricata "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", all’art. 1, comma 1, testualmente ha previsto che l’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Inoltre, il D.lgs. n. 2003 dell’1.08.2003, il cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche, che recepisce le direttive UEn2002 n. 19, 20, 21 22 e 58, tutte in materia di telecomunicazioni, ha previsto da parte dell’Autorità la predisposizione di un meccanismo per la composizione extragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori, in loro favore.
In proposito, l’AGCOM ha indicato le controversie per le quali è necessario esperire un preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione ed ha conseguentemente disciplinato sia il procedimento del tentativo di conciliazione sia quello di composizione delle controversie facoltativa ed extragiudiziale.
Segnatamente, in vigenza del Regolamento AGCOM 173/2007/CONS, agli artt. 1 e 2 viene previsto l’ambito di applicazione del predetto regolamento, ossia, le controversie per le quali è competente a conoscere l’Autorità in sede di tentativo di conciliazione e di composizione, mentre agli artt. da 3 a 13 viene regolato il tentativo obbligatorio di conciliazione. Agli artt. da 14 a 21 viene disciplinata la procedura di composizione extragiudiziale facoltativa delle controversie.
In particolare, l’art. 2 stabilisce che sono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, delle condizioni contrattuali e delle carte dei servizi.
Altresì, prevede che sono escluse dall’applicazione del Regolamento de quo le controversie concernenti unicamente il recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.
L’utente finale, comunque, non ha l’obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli artt. 645 c.p.c. e ss.
Restano, inoltre, escluse dall’ambito applicativo del regolamento le controversie promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.
Il prefato quadro normativo ha introdotto l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi al CO.RE.COM, che costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
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