Impugnabilità verbale conciliazione


Art. 2113 comma 4, c.c.: inoppugnabilità verbale conciliazione in sede sindacale, illeicità della causa, indeterminatezza dell`oggetto
Impugnabilità verbale conciliazione
Il verbale di conciliazione è una transazione che viene effettuata tra le parti.
Il nostro ordinamento giuridico lo definisce, ai sensi dell'art. 1965 c.c., come un contratto con cui le parti prevengono o pongono fine ad una lite facendosi reciproche concessioni, con le quali possono costituire, modificare, o estinguere anche rapporti diversi da quello oggetto della pretesa e contestazione.
Elementi fondamentali della transazione sono le reciproche concessioni (o reciproche rinunce) tra le parti: trattasi dunque di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, non traslativo, sebbene idoneo a produrre effetti traslativi.

La transazione può avvenire o con l'intervento delle sole parti o con l'ausilio di terzi, e in tal caso si parla di conciliazione. La conciliazione e la transazione, pur avendo entrambre la funzione di comporre la lite, differiscono, oltre che per l'attività del terzo conciliatore, anche per la posssibilità che nella conciliazione vi siano concessioni soltanto da una parte. Si può dire, dunque, che la transazione sia uno dei possibili contenuti, se non il più frequente, della conciliazione.
La conciliaziozne svolta in sede sindacale è immediatamente valida e non può essere impugnata nel termine di sei mesi previsto dall'art. 2113 comma 4 c.c..
Tuttavia in alcuni casi, il verbale di conciliazione può essere impugnato perchè mancano i requisiti che rendono valido il contratto (art. 1346 c.c.). Sono fatte salve, quindi, le c.d. ipotesi generali che fanno riferimento al vizio del consenso e all'indeterminabilità dell'oggetto e alla illeicità della causa.

La causa è la funzione cui assolve il contratto e giustifica l'operazione stessa. L'iileicità della causa nella transazione si ravvisa nel fatto che il compromesso raggiunto dalle parti non risponde alla finalità della legge. La transazione deve realizzare un equo contemperamento degli interessi delle parti, se il compromesso non è equo la funzione viene disattesa.
Le reciproche concessioni delle parti in funzione della definizione di una lite insorta costituiscono la causa del contratto di transazione di cui all'art. 1965 c.c., la cui carenza, integra gli estremi del vizio di nullità assoluta del verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c. rilevabile di ufficio (Cass. civ. 24024 del 23/10/2013).

Per quanto attiene alla nullità per indeterminabilità dell'oggetto, l'art. 1966 comma 2 c.c. dispone espressamente che la transazione è nulla se l'oggetto (i diritti oggetto della lite) è sottratto alla disponibilità delle parti.
L'oggetto del contratto deve essere naturalmente determinato o determinabile, non essendo ammessa una transazione generica. Anche in questo caso il verbale di conciliazione sindacale, come nel caso di illeicità della causa, è impugnabile ai sensi dell'art 1418 comma 2, c.c..
I vizi di nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. possono essere fatti valere sempre in quanto l'azione di nullità è un'azione imprescrittibile.

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di Avv. Tiziana Grieco

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