Impugnativa del licenziamento orale
Non ci sono termini decadenziali per impugnare il licenziamento orale

Di norma, per impugnare un licenziamento, è previsto che il lavoratore (personalmente o tramite il proprio avvocato) debba inviare al proprio datore di lavoro un atto cosiddetto stradigiuziale (ad esempio, una raccomandata con ricevuta di ritorno), in cui contesta ed impugna il licenziamento comminato e mette a disposizione la propria attività lavorativa.
La raccomandata deve essere spedita prima che trascorrano 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento (comminato in forma scritta). Impugnato il licenziamento (in via stragiudiziale) è poi necessario che entro i successivi 180 giorni (6 mesi), venga depositato in Tribunale il ricorso per l'impugnativa del licenziamento.
Per quanto riguarda il licenziamento comminato in forma orale (quindi senza che il datore di lavoro abbia inviato o fatto sottoscrive la lettera di licenziamento), con una recente pronuncia, la Cassazione, Sezione Lavoro (sentenza n° 22825 anno 2015, Presidente Venuti, Relatrice Doronzo), ha affermato che in tal caso non è richiesta un'impugnazione nel termine di decadenza (i menzionati 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento) e il licenziamento non incide sulla continuità del rapporto di lavoro (e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio).
Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l'atto scritto, il lavoratore può agire per far valere l'inefficacia del licenziamento senza l'onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso.
Per il licenziamento inefficace avvenuto senza forma scritta, per il licenziamento nullo oppure per il licenziamento discriminatorio, anche i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 hanno diritto ad una cosiddetta tutela reale piena (ma questo argomento necessita di essere trattato in un diverso e specifico articolo).
La raccomandata deve essere spedita prima che trascorrano 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento (comminato in forma scritta). Impugnato il licenziamento (in via stragiudiziale) è poi necessario che entro i successivi 180 giorni (6 mesi), venga depositato in Tribunale il ricorso per l'impugnativa del licenziamento.
Per quanto riguarda il licenziamento comminato in forma orale (quindi senza che il datore di lavoro abbia inviato o fatto sottoscrive la lettera di licenziamento), con una recente pronuncia, la Cassazione, Sezione Lavoro (sentenza n° 22825 anno 2015, Presidente Venuti, Relatrice Doronzo), ha affermato che in tal caso non è richiesta un'impugnazione nel termine di decadenza (i menzionati 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento) e il licenziamento non incide sulla continuità del rapporto di lavoro (e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio).
Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l'atto scritto, il lavoratore può agire per far valere l'inefficacia del licenziamento senza l'onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso.
Per il licenziamento inefficace avvenuto senza forma scritta, per il licenziamento nullo oppure per il licenziamento discriminatorio, anche i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 hanno diritto ad una cosiddetta tutela reale piena (ma questo argomento necessita di essere trattato in un diverso e specifico articolo).
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