Impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento


Legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza che dichiari l’estinzione del reato per prescrizione
Impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento

 

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dovuto dirimere il contrasto insorto tra le Sezioni semplici riguardo la legittimazione della parte civile ad impugnare, anche mediante il ricorso per cassazione, la sentenza che prosciolga l’imputato per intervenuta prescrizione del reato.

Il dubbio si fondava essenzialmente sull’interpretazione di due disposizioni normative: da una parte l’art. 538 c.p.p. che sembrava limitare il sindacato del Giudice in tema di restituzioni e risarcimento del danno solo a fronte di una sentenza di condanna; dall’altra l’art. 576 c.p.p. che, al contrario, consente al Giudice di statuire per gli interessi civili anche in ipotesi di proscioglimento dell’imputato.

A seconda dell’orientamento seguito si finiva per ammettere o negare la legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento pronunciate in favore dell’imputato all’esito del dibattimento.

Con la sentenza n. 28911 depositata il 3/07/2019 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente delimitato l’ambito applicativo degli articoli sopra richiamati e risolto l’annoso contrasto sul tema.

La Suprema Corte ha ribadito che l’attuale sistema giuridico legittima la parte civile ad impugnare tanto le sentenze di condanna, quanto le sentenze di proscioglimento, purché l’impugnazione sia limitata a contestare i capi e punti che abbiano riguardo agli interessi civili; diversamente, unico soggetto legittimato ad impugnare le predette sentenze anche agli effetti penali è il Pubblico Ministero.

Il caso pratico portato all’attenzione della Cassazione è l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, in assenza di statuizioni agli effetti civili.

La parte civile sosteneva l’erronea dichiarazione del termine di prescrizione, a suo avviso non maturata.

L’interesse da tutelare era evidentemente quello di ottenere, anche nel giudizio di cassazione, un annullamento della sentenza pronunciata per errore e conseguire il ristoro dei danni cagionati dalla condotta incriminata, in quanto l’istruttoria e la motivazione della sentenza impugnata dava conto della sussistenza di elementi utili all’affermazione di una penale responsabilità.

Dopo aver chiarito che anche la sentenza che accerti la prescrizione del reato rientra tra quelle di proscioglimento richiamate all’art. 576 c.p.p., le Sezioni Unite hanno stabilito che la parte civile è legittimata ad impugnare tale pronuncia, quando debba far accertare un errore nel calcolo del termine prescrizionale e, di conseguenza, ottenere un risultato favorevole ai fini del risarcimento del danno.

Sul punto la sentenza in commento ha affermato che non sarebbe legittimo limitare le facoltà di impugnazione riconosciute alla parte civile nel processo penale, sostenendo che, in ipotesi di proscioglimento per prescrizione, la stessa parte abbia comunque la possibilità di ricorrere al Giudice Civile per soddisfare i propri interessi economici.

La previsione normativa di un doppio strumento di tutela (nel processo civile e nel processo penale), difatti, supera tale obiezione.

Riassumendo brevemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza che per errore abbia prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato, anche qualora la pronuncia non contenga statuizioni civili e quand’anche il Pubblico Ministero non abbia a sua volta proposto impugnazione (sebbene astrattamente sia l’unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza per le statuizioni sulla penale responsabilità dell’imputato).

Nel caso specifico il giudizio di impugnazione, attivato dalla parte civile, evidentemente non può comportare un nuovo accertamento sul fatto di reato nei confronti dell’imputato già prosciolto, ma può consentire al Giudice di valutare incidentalmente la condotta contestata con lo specifico e unico fine di accogliere le motivazioni espresse dalla parte civile e, quindi, riconoscere il risarcimento del danno.

In tal senso dispone espressamente l’art. 622 c.p.p.: “Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione…se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello…”.

 

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di Avv. Manuela Martinangeli

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