Impugnazione delle cartelle esattoriali oltre ai termini
Si può ricorrere al giudice ordinario oltre la scadenza dei termini solo per contestare i maggiori interessi, aggi o spese non dovute
Nell’ambito del processo tributario esistono termini precisi ed invalicabili entro i quali impugnare i singoli atti frutto dell’attività di accertamento prima e di riscossione poi. E’, infatti, competenza dei Giudici Tributari decidere, nei vari gradi di giudizio, circa i ricorsi presentati entro tali termini dal contribuente contro l’Ente Impositore e contro l‘Agente della Riscossione per contestare le pretese tributarie avanzate dall’Agente della riscossione o per contestare atti successivi all’accertamento.
Apparentemente parrebbero esaurirsi nell’ambito della giustizia tributaria le possibilità per il contribuente di difendersi e di contestare l’operato dell’Agente della Riscossione; e ciò è vero soltanto per le contestazioni che riguardano l’entità della pretesa tributaria accertata dall’Ente impositore (Fisco, Inps, ecc...). Infatti, la competenza a giudicare sulla correttezza degli importi richiesti dall’ente impositore è dei Giudici Tributari.
Se, però, si contestano le somme pretese illegittimamente da Equitalia (ora Agenzia Entrate Riscossione), il contribuente può ricorrere anche al Giudice Ordinario. Il contribuente, infatti, potrebbe contestare all’Agente della Riscossione gli interessi, l’aggio o altre spese (dovute alla rateizzazione degli importi dovuti per tributi e contributi previdenziali) nonché richiedere la restituzione delle somme versate indebitamente. Tale seconda contestazione dinanzi al Tribunale ordinario, infatti, non ha ad oggetto le pretese fiscali dell’Ente impositore (da contestare solo dinanzi ai Giudici tributari), ma soltanto gli oneri aggiuntivi dovuti per gli interessi di mora, per l’aggio e altre spese derivanti dalla procedura di rateizzazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza con una ordinanza resa in data 04.01.2016, depositata il 07.01.2016, nell’ambito di un procedimento ex art. 702 bis cpc proposto da una società contribuente nei confronti di Equitalia spa.
La ragione è da ricercarsi nel fatto che l’oggetto della contestazione dinanzi ai giudici ordinari non investe un rapporto di natura tributaria (in altre parole non ci si oppone all’ammontare dei tributi dovuti), ma investe, invece, il diritto del contribuente alla restituzione delle maggiori somme versate ad Equitalia sulla base di conteggi errati a titolo di interessi sulle imposte dovute all'Erario. In sostanza, l’oggetto della contestazione è da ricondurre esclusivamente all’illegittimo comportamento dell’Agente della Riscossione che nulla ha a che vedere con l’Ente Impositore o con l’entità del tributo preteso da quest’ultimo.
Alla luce di quanto sopra, TUTTE le cartelle notificate da Equitalia sono SEMPRE suscettibili di eventuale revisione senza nessun termine di decadenza a prescindere dal tipo di debito riportato nella cartella esattoriale (perciò anche in caso di imposte, sanzioni ed accertamenti fiscali). Sottoponendo, quindi le cartelle a revisione anche oltre i 60 giorni previsti per l'impugnazione, rimane possibile verificare un'ampia serie di illegittimità sulle quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quali: l’anatocismo tributario, errori nel calcolo delle ulteriori somme aggiuntive e interessi di mora su contributi e premi, illegittimo calcolo degli interessi di mora e dell’aggio sulle sanzioni effettuato contra legem, utilizzo per il rateizzo del piano di ammortamento alla francese anziché all’italiana, indeterminatezza del tasso di dilazione utilizzato per il rateizzo, ecc...
Ne consegue che la controversia è finalizzata all’accertamento di comportamenti illegittimi da parte dell’Agente della Riscossione e alla restituzione delle somme non dovute; diritto non integra la riserva di giurisdizione delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. In questo caso si tratta, invece, di azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 cod. civ. e la controversia è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (V. Cass. Sez. Un. ord. n. 10725 del 22.7.2002 e sent. Sez. Un. n. 18120 del 13.9.2005).
Apparentemente parrebbero esaurirsi nell’ambito della giustizia tributaria le possibilità per il contribuente di difendersi e di contestare l’operato dell’Agente della Riscossione; e ciò è vero soltanto per le contestazioni che riguardano l’entità della pretesa tributaria accertata dall’Ente impositore (Fisco, Inps, ecc...). Infatti, la competenza a giudicare sulla correttezza degli importi richiesti dall’ente impositore è dei Giudici Tributari.
Se, però, si contestano le somme pretese illegittimamente da Equitalia (ora Agenzia Entrate Riscossione), il contribuente può ricorrere anche al Giudice Ordinario. Il contribuente, infatti, potrebbe contestare all’Agente della Riscossione gli interessi, l’aggio o altre spese (dovute alla rateizzazione degli importi dovuti per tributi e contributi previdenziali) nonché richiedere la restituzione delle somme versate indebitamente. Tale seconda contestazione dinanzi al Tribunale ordinario, infatti, non ha ad oggetto le pretese fiscali dell’Ente impositore (da contestare solo dinanzi ai Giudici tributari), ma soltanto gli oneri aggiuntivi dovuti per gli interessi di mora, per l’aggio e altre spese derivanti dalla procedura di rateizzazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza con una ordinanza resa in data 04.01.2016, depositata il 07.01.2016, nell’ambito di un procedimento ex art. 702 bis cpc proposto da una società contribuente nei confronti di Equitalia spa.
La ragione è da ricercarsi nel fatto che l’oggetto della contestazione dinanzi ai giudici ordinari non investe un rapporto di natura tributaria (in altre parole non ci si oppone all’ammontare dei tributi dovuti), ma investe, invece, il diritto del contribuente alla restituzione delle maggiori somme versate ad Equitalia sulla base di conteggi errati a titolo di interessi sulle imposte dovute all'Erario. In sostanza, l’oggetto della contestazione è da ricondurre esclusivamente all’illegittimo comportamento dell’Agente della Riscossione che nulla ha a che vedere con l’Ente Impositore o con l’entità del tributo preteso da quest’ultimo.
Alla luce di quanto sopra, TUTTE le cartelle notificate da Equitalia sono SEMPRE suscettibili di eventuale revisione senza nessun termine di decadenza a prescindere dal tipo di debito riportato nella cartella esattoriale (perciò anche in caso di imposte, sanzioni ed accertamenti fiscali). Sottoponendo, quindi le cartelle a revisione anche oltre i 60 giorni previsti per l'impugnazione, rimane possibile verificare un'ampia serie di illegittimità sulle quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quali: l’anatocismo tributario, errori nel calcolo delle ulteriori somme aggiuntive e interessi di mora su contributi e premi, illegittimo calcolo degli interessi di mora e dell’aggio sulle sanzioni effettuato contra legem, utilizzo per il rateizzo del piano di ammortamento alla francese anziché all’italiana, indeterminatezza del tasso di dilazione utilizzato per il rateizzo, ecc...
Ne consegue che la controversia è finalizzata all’accertamento di comportamenti illegittimi da parte dell’Agente della Riscossione e alla restituzione delle somme non dovute; diritto non integra la riserva di giurisdizione delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. In questo caso si tratta, invece, di azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 cod. civ. e la controversia è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (V. Cass. Sez. Un. ord. n. 10725 del 22.7.2002 e sent. Sez. Un. n. 18120 del 13.9.2005).
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