Imu e Tasi per i coniugi con residenza diversa


In questo articolo si affronta il tema, piuttosto frequente, della tassazione immobiliare nel caso di coniugi con residenze diverse
Imu e Tasi per i coniugi con residenza diversa
Negli anni in cui era in vigore l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), cioè fino al 2011, era frequente il caso di coniugi che separavano le loro residenze al fine esclusivo di godere per entrambi gli immobili interessati delle agevolazioni per l'abitazione principale.
Questo succedeva anche grazie a norme non estremamente chiare, che lasciavano margini, seppur sottili, di interpretazione non univoca.
In seguito a tali comportamenti è sorto, per effetto degli accertamenti compiuti dai comuni, un notevole contenzioso.
Con l'introduzione dell'IMU, quale imposta sulla casa, il Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, individua l'abitazione principale come:
"l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".
Dal tenore del testo sembra quindi che il legislatore abbia voluto richiamare, per l'espressione dei concetti di dimora e residenza, l'articolo 43 del codice civile:
"La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".
In ogni caso ai fini IMU è chiaramente indicato che nel caso di due immobili che si trovano nello stesso comune, solamente ad uno di essi potranno applicarsi le agevolazioni previste per le abitazioni principali.
E' poi intervenuta un'ulteriore precisazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, con la quale è stato chiarito che anche nel caso di unità immobiliari costituenti un unico complesso ma accatastate separatamente, le agevolazioni sono applicabili solamente ad una di esse.
In questo caso, per poter avere la piena agevolazione è necessario chiedere l'accatastamento unitario degli immobili.
Può verificarsi il caso che due unità immobiliari, costituenti unico corpo, siano intestate una ad un coniuge e l'altra all'altro coniuge; in questo caso è possibile richiedere la riunificazione catastale ai soli fini fiscali.
La stessa circolare del MEF ha poi chiarito che nel caso i coniugi stabiliscano le loro residenze in immobili situati in due comuni diversi è possibile per entrambi usufruire delle condizioni ai fini IMU previste per l'abitazione principale; questo a condizione che i motivi non siano di elusione fiscale ma riconducibili a esigenze reali come, ad esempio, ragioni di lavoro.
L'individuazione normativa di "abitazione principale" determina l'estensione anche alla TASI dei principi individuati per l'IMU ai fini della corretta applicazione dei tributi.

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di Dott. Paolo Martufi

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