Imu su immobili condonati, sì alle pretese retroattive


La Corte di Cassazione afferma che è legittima la pretesta fiscale con decorrenza dall'accatastamento, se l'opera era stata ultimata e quindi utilizzata come residenza
Imu su immobili condonati, sì alle pretese retroattive

L’imposta comunale sugli immobili è dovuta in ogni caso a partire dal 10 gennaio del 2003 in virtù della rendita catastale dell’immobile attribuita a seguito della procedura di accatastamento relativa all’intervenuta sanatoria edilizia, purché la data di ultimazione dei lavori e di effettivo utilizzo sia antecedente a tale data. Il principio non di scarso valore è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8197 del 2021 e sostanzialmente legittima la pretesa fiscale retroattiva dell’ente locale sugli immobili che, anche in fase di regolarizzazione sanante perché ritenuti abusivi, sono soggetti all’imposta municipale unica sulle seconde case, se siano effettivamente utilizzati per lo scopo residenziale.  

Il caso posto all’attenzione della Corte era quello di un’imposta municipale chiesta ad un proprietario e relativa alle annualità pregresse, ovvero risalenti alle ultime modifiche catastali avvenute sull’immobile e risalenti all’annualità 2012. La Corte di Cassazione individua i parametri decisionali nella legge 350/2003 che ha introdotto i parametri ai fini Imu da applicarsi ai fabbricati condonati. In virtù di tale norma l’imposta è dovuta con decorrenza dalla prima variazione catastale, recte accatastamento, sempre che si possa dimostrare che il fabbricato era stato ultimato anteriormente a tale data e che sia stato utilizzato per finalità residenziali.  

La Corte di Cassazione riprende poi un indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo il quale gli immobili sottoposti a sanatoria edilizia costituiscono lecito oggetto delle pretese fiscali immobiliari qualora risultino essere censite in catasto e sia dimostrato che gli stessi siano utilizzati per fini abitativi.

Nel caso di specie, afferma la Corte di Cassazione, “Ne consegue che il comune a decorrere dall'1 gennaio 2012 avrebbe potuto legittimamente richiedere l'Ici relativa alle annualità precedenti alla notificazione della rendita. Perché alla data di notifica degli avvisi di accertamento impugnati, il termine per la notifica relativo alle annualità a decorrere dal 2003 era ancora pendente”. Il ricorso è stato respinto, in quanto l’accertamento retroattivo è stato posto in essere nel rispetto dei termini decadenziali dell’azione.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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