In tempi di “contagio” le ferie possono essere imposte


Come giustificare le assenze in queste settimane di assenza dal lavoro
In tempi di “contagio” le ferie possono essere imposte

Gli strumenti legislativi di immediata esecuzione come i Dpcm di questi ultimi giorni raccomandano tutti i datori di lavoro, sia che essi svolgano servizi adattabili al tele lavoro sia che siano coinvolti o meno nella sospensione della propria attività al pubblico, di mantenere il meno possibile i propri dipendenti legati dai classici vincoli orari e spaziali, caldeggiando l'utilizzo delle ferie, congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, propedeutici al contenimento del contagio e a garanzia e a tutela del reddito. Oggi ci occuperemo dell'istituto ferie quale strumento di minimizzazione delle presenze sui luoghi di lavoro, che limita notevolmente lo spostamento da casa del lavoratore.

Così come sancito dalla Costituzione (art.36), le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore subordinato, volto a garantire al dipendente sia il recupero delle energie psico-fisiche sia la giusta cura delle proprie relazioni affettive e sociali. La caratteristica di “Diritto irrinunciabile” prescinde dal fatto che il periodo di ferie non potrà mai essere monetizzato in cambio di lavoro, se non al termine del rapporto, durante il conguaglio delle somme spettanti, relativamente a tutto ciò che è stato maturato ma non goduto.

In particolare, l’art. 2109 del codice civile prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, da fruire nell’arco temporale disposto dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali, nonché degli interessi ed esigenze individuali del dipendente. La durata del periodo di ferie è stabilita dalla legge, secondo principio di equità, in proporzione alla durata della prestazione lavorativa: Il D.lgs. 66/2003, infatti, in attuazione delle direttive europee ha sancito in quattro settimane la misura minima, da utilizzare secondo il seguente disposto: due settimane nel corso dell'anno di maturazione, consecutive se richieste dal lavoratore e, le restanti due settimane, entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Tutto ciò in linea generale, ma in questo periodo di estrema necessità, ci si pone il dubbio se l'utilizzo dell'istituto della collocazione del periodo di riposo, possa essere deciso unilateralmente da parte datoriale, per esigenze di forza maggiore.

Possiamo tranquillamente affermare che le ferie, se già maturate, davanti un provvedimento governativo avente in oggetto misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, possono essere utilizzate insindacabilmente dall'imprenditore per “collocare” in casa il proprio dipendente in attuazione dell'azione di prevenzione al contagio; quanto all'utilizzo delle ferie in corso di maturazione, relative cioè all'anno in corso, bisogna a “detta di verità” affermare che entrerebbero a “gamba tesa” le disposizioni dei contratti collettivi che limitano la scelta unilaterale, poiché stabiliscono, alcuni, le procedure concertative, altri, indicando nel secondo semestre dell'anno quale periodo temporale individuabile, la determinazione del calendario feriale. D'altronde i contratti, non potendo prevedere una situazione emergenziale come questa, considerano le ferie quale periodo di mero riposo e non di “assenza forzata”.

La scelta consigliata, vivendo comunque alla giornata, cercando di non esporre l'azienda a successive contestazioni che potrebbero sfociare in provvedimenti del giudice volte al ripristino del monte ferie soprattutto nei casi in cui la chiusura fosse obbligata da un provvedimento dell'Autorità Pubblica, sarebbe quella “prudenziale” di imporre il monte ferie già maturato, concertare con il dipendente l'eventuale porzione non del tutto maturata, i permessi retribuiti da utilizzare, in attesa dell'intervento governativo, a quanto pare imminente, sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che potranno nuovamente sconvolgere il calendario lavorativo delle settimane seguenti, che imporrà un ritorno sull'argomento, per chiarire in via definitiva la disciplina attuativa che ci appresteremo a seguire.

 

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di Rag. Giuseppe Vaccaro

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