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Inadempimento dell'obbligo vaccinale: cosa aspettarsi


Il Ministero della Salute ha iniziato a trasmettere ai soggetti inadempienti una “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”
Inadempimento dell'obbligo vaccinale: cosa aspettarsi

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza intervenuta il 31 marzo 2022, il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, intitolato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19”, non permette l’abbandono della certificazione verde per i lavoratori. In particolare, l’obbligo vaccinale – certificato dal Green pass rafforzato –  resta vigente fino al 31 dicembre 2022 con possibilità di sospensione per gli esercenti le professioni sanitarie e per i lavoratori che prestano la propria attività negli ospedali e nelle RSA. 

 

La disciplina

Il d.l. 21 settembre 2021, n. 127 ha esteso a tutte le attività lavorative, in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, in qualsiasi ambito produttivo e merceologico, l’obbligo del c.d. Green pass, con cui si attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, il risultato negativo di un test (antigenico rapido o molecolare) o la guarigione con sviluppo di anticorpi, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni di salute.

L’art. 1 del d.l. 127/2021, con l’introduzione dell’art. 9-quinquies nel d.l. 52/2021, impone ai datori di lavoro l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, precisando che per i lavoratori di cui al comma 2 – cioè tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni – la verifica viene effettuata, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, anche dai rispettivi datori di lavoro.

L’art. 9-quinquies prosegue imponendo all’imprenditore di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021; verifiche che possono essere svolte anche a campione “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Ai fini di tale accertamento, vengono individuati con atto formale i soggetti incaricati.

           

Le verifiche

Dal punto di vista squisitamente operativo, la verifica quotidiana sui lavoratori comporta un indubbio aggravio di lavoro e un dispendio di tempo all’interno delle aziende. Tuttavia, il necessario possesso della certificazione al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro pare non lasciare spazio ad interpretazioni meno restrittive che consentano controlli una tantum ovvero con scarsa frequenza.

Relativamente all’opzione della verifica a campione, sicuramente più semplice da attuare sotto il profilo organizzativo rispetto al controllo diffuso, appare necessario sottolineare alcune conseguenze opinabili: la normativa prevede appunto la possibilità di un controllo a campione anche durante l’attività lavorativa che, oltre a non risultare pienamente rispondente al fine preventivo della normativa stessa, potrebbe essere foriera di discriminazioni tra i lavoratori sotto il profilo del differente trattamento sanzionatorio. Infatti, un lavoratore che, in seguito a un controllo a campione, risulti non essere in possesso del Green pass, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere destinatario anche di una sanzione disciplinare, mentre, ove lo stesso fosse stato controllato all’ingresso, l’unica conseguenza sarebbe stata la sospensione senza retribuzione, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.           

Un’ulteriore questione che appare meritevole di analisi è quella che riguarda il caso di un lavoratore che è in possesso di un Green pass base, che attesti il risultato negativo di un tampone: qualora tale certificazione scadesse durante l’orario di lavoro, sarebbe possibile applicare una sanzione?

La questione sembra essere stata risolta dal Governo, mediante un’apposita FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, escludendo che tale ipotesi possa comportare una sanzione per il lavoratore interessato. Sembra opportuna, però, una precisazione: ogni amministrazione e ogni azienda è, infatti, autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il d.P.C.m. del 12 ottobre 2021.

Come già precisato, le verifiche circa il possesso della certificazione verde sono eseguibili anche a campione, nonostante la normativa evidenzi una preferenza verso operazioni di controllo effettuate al momento dell’accesso. Appare evidente che la FAQ del Governo, riguardo l’eventuale scadenza del Green pass durante il turno di lavoro, è idonea a superare i dubbi sul punto ove il lavoratore sia stato controllato al momento dell’accesso e successivamente siano state effettuate ulteriori verifiche da parte dei soggetti competenti (ispettori del lavoro e ASL).

Qualora, invece, si proceda mediante controlli a campione, obbiettivamente più pratici in realtà aziendali di grandi dimensioni, graverebbe sul lavoratore dimostrare la validità della propria certificazione all’inizio della giornata lavorativa (ad esempio fornendo la documentazione rilasciata in occasione del tampone).

Solo qualora il dipendente fornisca la prova della scadenza durante l’orario di lavoro, con conseguente validità del Green pass al momento in cui ha effettuato il primo accesso quotidiano alla sede di servizio, lo stesso potrebbe non subire una sanzione, ma solo l’allontanamento.

 

Le sanzioni

La disciplina sanzionatoria contempla una serie di violazioni o di inadempimenti, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

In primis, l’art. 9-quinquies prevede, al comma 6, che il periodo senza certificazione sia da considerare assenza ingiustificata, fino alla presentazione del Green pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, poi prorogato al 31 marzo 2022. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, l’art. 9-septies al comma 7 prevede la possibilità per il datore di lavoro di sospendere e sostituire il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo di possesso e esibizione del Green pass, è inoltre punito con una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500; mentre i datori di lavoro sono puniti con una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 qualora ne omettano il controllo, non abbiano adottato le misure organizzative per la verifica del Green pass entro il 15 ottobre 2021, o consentano l’accesso ai luoghi di lavoro a lavoratori privi di certificazione.

Infine, a seguito dell’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater che, a far data dal 1° febbraio, non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

           

Il procedimento sanzionatorio

Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha iniziato a trasmettere ai soggetti inadempienti una “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, ai sensi dell’art. 4-sexies, comma 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021.

I destinatari di tale procedimento sono i lavoratori esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie; il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui  alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; gli ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

Tali soggetti riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nel caso in cui alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano ancora iniziato il ciclo vaccinale primario; a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario; oppure, a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (la c.d.“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Dopo aver ricevuto la Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, i destinatari avranno a disposizione 10 giorni di tempo per trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità; e per dare notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Nel caso in cui l’ASL territorialmente competente non confermasse all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 con valore di titolo esecutivo, il cui pagamento dovrà essere effettuato dai destinatari entro i 60 giorni successivi la ricezione dell’avviso.

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