Inammissibilità del concordato preventivo di gruppo
Cass., Sez. I Civ., sent. n. 20559/15.
La Suprema Corte fa chiarezza circa la proponibilità del concordato preventivo dei cosiddetti gruppi societari.
La Suprema Corte fa chiarezza circa la proponibilità del concordato preventivo dei cosiddetti gruppi societari.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha rilevato che il giudizio de quo non avrebbe potuto essere proposto, poiché nel nostro ordinamento non esiste espressa disciplina del fenomeno del c.d. concordato di gruppo, sebbene nella pratica frequentemente le imprese si organizzino in forma di gruppi e la giurisprudenza di merito si sia pronunciata più volte sul concordato di gruppo.
La Cassazione infatti ritiene che "l’attuale sistema del diritto fallimentare" non disciplina il fenomeno del concordato di gruppo e l’assenza di una disciplina positiva sulla competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, le formazioni delle classi e delle masse, non può essere superata, in via interpretativa, mediante presentazione di un unico piano concordatario per le società del gruppo.
Pertanto non risulta ammissibile un’unica procedura di concordato per il gruppo, ma le proposte di concordato devono essere presentate separatamente dalle singole società, come pure debbono sempre essere tenute distinte le rispettive masse attive e passive.
Inoltre le maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato vanno conseguentemente calcolate con riguardo alle singole imprese del gruppo, con adunanze distinte.
Stesso discorso valga per la competenza territoriale che appartiene al tribunale del luogo in cui la singola impresa ha la propria sede principale, senza la possibilità di riunioni per ragioni di connessione con alte procedure relative alle società del gruppo.
La Cassazione infatti ritiene che "l’attuale sistema del diritto fallimentare" non disciplina il fenomeno del concordato di gruppo e l’assenza di una disciplina positiva sulla competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, le formazioni delle classi e delle masse, non può essere superata, in via interpretativa, mediante presentazione di un unico piano concordatario per le società del gruppo.
Pertanto non risulta ammissibile un’unica procedura di concordato per il gruppo, ma le proposte di concordato devono essere presentate separatamente dalle singole società, come pure debbono sempre essere tenute distinte le rispettive masse attive e passive.
Inoltre le maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato vanno conseguentemente calcolate con riguardo alle singole imprese del gruppo, con adunanze distinte.
Stesso discorso valga per la competenza territoriale che appartiene al tribunale del luogo in cui la singola impresa ha la propria sede principale, senza la possibilità di riunioni per ragioni di connessione con alte procedure relative alle società del gruppo.
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