Incentivi fiscali per chi si trasferisce in Italia


L'Agenzia delle Entrate ha indicato i benefici di carattere fiscale previsti per favorire l'attrazione di "capitale umano" in Italia
Incentivi fiscali per chi si trasferisce in Italia
La normativa di vantaggio per i "neo residenti" prevede che gli investimenti esteri restino fuori dalla dichiarazione dei redditi e dai controlli fiscali e siano esenti dall’imposta di successione e donazione. Secondo quanto chiartito dall'Agenzia delle entrate, al quadro delle agevolazioni a favore dei nuovi residenti che il sistema tributario ha introdotto per attirare risorse umane e favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese si aggiunge l’esenzione sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero. In generale, la normativa di vantaggio prevede anche incentivi fiscali per i lavoratori "impatriati" e per ricercatori e docenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia. In sostanza, le agevolazioni per attrarre "capitale umano" possono essere concesse sia quando un soggetto si trasferisce senza poi esercitare alcuna particolare attività lavorativa, sia quando una persona viene in Italia per svolgere un lavoro. Nel primo caso è prevista una imposizione forfettaria sui redditi che il neo-residente produce all’estero, nel secondo una tassazione agevolata dei redditi di lavoro autonomo o di lavoro dipendente prodotti in Italia.
I neo residenti
Il regime speciale agevolato per i "neo-residenti" (art. 24-bis, Tuir), è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 per attrarre in Italia persone che possiedono elevati patrimoni.
In alternativa alle regole ordinarie di tassazione, infatti, sui redditi prodotti all’estero è possibile pagare, per 15 anni, un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef, nella misura forfettaria di 100mila euro per ogni anno. Rientrano nel regime speciale: il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all’estero e derivante da attività d’impresa svolta all’estero mediante una stabile organizzazione; il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero e derivante da un immobile che il neo-residente possiede all’estero; gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente; le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere. Per contro, al regime dell’imposta sostitutiva non possono essere assoggettate le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (detenute in società non residenti) realizzate dal neo-residente nel corso dei primi 5 periodi d’imposta di applicazione del regime agevolato. Ciò per evitare che la persona fisica che detiene una partecipazione qualificata in una società estera, in grado di produrre una considerevole plusvalenza, decida di trasferire la sua residenza in Italia solo per beneficiare della tassazione agevolata.
L’estensione ai familiari
La particolarità del regime riservato ai neo residenti è la possibilità di estendere la sua efficacia ai propri familiari, a patto che anche loro trasferiscano la residenza in Italia. In tal caso, l’imposta che il familiare dovrà versare è pari a 25mila euro per ogni anno. Le somme si pagano in unica soluzione, con il modello F24, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Gli "impatriati"
Sono laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero, studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero, manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni che trasferiranno la residenza fiscale in Italia potranno beneficiare, per cinque anni, di una tassazione ridotta al 50% sui redditi di lavoro autonomo o dipendente. Per il lavoratore dipendente sarà sufficiente presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. I lavoratori autonomi, invece, accederanno al regime di vantaggio direttamente con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Incentivi per ricercatori e docenti
I docenti e i ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. In particolare, questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap. Per i lavoratori dipendenti l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni per l’attività di docenza o ricerca, mentre per i lavoratori autonomi spetta direttamente ai docenti o ricercatori che svolgono l’attività in qualità di liberi professionisti.

Articolo del:


di Dott. Bruno Pagamici

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse