Incentivi fiscali per i lavoratori impatriati anche all’ingresso in Italia dopo distacco all'estero


L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’incentivo fiscale art 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015
Incentivi fiscali per i lavoratori impatriati anche all’ingresso in Italia dopo distacco all'estero

L’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema dell’incentivo fiscale riconosciuto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 ai soggetti che dall’estero trasferiscono la residenza fiscale in Italia per intraprendere un’attività lavorativa. L’agevolazione fiscale è molto interessante in quanto consente al soggetto che la richiede di far concorrere alla formazione del reddito complessivo il cinquanta per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per l’anno d’imposta in cui trasferisce la residenza e per i quattro successivi, a patto che si verifichino le seguenti condizioni:

  • i lavoratori non devono essere residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti nei decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 9 novembre 2007, n. 206.

Con la risposta all'interpello n. 45 del 23 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione fiscale a favore degli impatriati si applica anche nei confronti del lavoratore straniero che, assunto in Italia e immediatamente distaccato all'estero, trasferisce in seguito la propria residenza fiscale nel territorio italiano, assumendo nella medesima società un nuovo ruolo di portata superiore in termini di competenze, responsabilità e condizioni economiche.

Ciò avviene in virtù del fatto che il rientro in Italia non risulta essere conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma è determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa, nella fattispecie in oggetto il conseguimento di un accresciuto livello di competenze e specializzazione.

Altri casi tipici di fruibilità dell’incentivo risultano essere i seguenti:

  • quando il distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
  • quando il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

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di Elisabetta Gasparini

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