Incentivi per contratti concordati
La manovra di bilancio 2016 ha introdotto un ulteriore incentivo a stipulare contratti di locazione a canone concordato, prevedendo un risparmio IMU/TASI

La manovra di bilancio 2016 ha introdotto un ulteriore incentivo a stipulare contratti di locazione a canone concordato, prevedendo un risparmio IMU / TASI per il possessore. In particolare con i commi 53 e 54 della Legge di stabilità 2016 il legislatore dispone una riduzione al 75% per l'imposta da versare a titolo di IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 in particolare, il comma 53 della Legge di stabilità 2016 stabilisce che: all' art. 13 del decreto legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6 bis e cioè: "per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 della predetta normativa è ridotta al 75%". Per quanto concerne il comma 54 della legge di stabilità 2016, si stabilisce che al comma 678 dell'articolo 1 della legge 147/2013 è aggiunto in coda il seguente periodo: "per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 della richiamata normativa è ridotta al 75%". Orbene sulla base di quanto specificato e considerato occorre preliminarmente determinare l'imposta dovuta dal contribuente tenendo presente l'aliquota deliberata dal comune per gli immobili concessi a canone concordato e su questa, come conseguenza, si applicherà la riduzione del 25%. E sempre in merito a tale normativa, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che deve essere presentata una dichiarazione IMU/TASI per comunicare ai comuni le informazioni necessarie sui contratti di locazione stipulati prima del 1° Luglio 2010 poichè i comuni sono sprovvisti di dette informazioni. Il sistema del canone concordato stabilito dalla legge 431/98 prevede una locazione di durata minima di cinque anni (3+2 di rinnovo automatico) in casi particolari previsti dalla legge anche solo di tre anni. Il canone massimo è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali in appositi accordi territoriali che vanno rinnovati periodicamente. In ordine a tale normativa ne restano esclusi i contribuenti che concedono in locazione abitazioni situate nei comuni che non hanno tali caratteristiche.
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