Incidente stradale e rifiuto del test alcolemico
Guida in stato di ebbrezza: esclusa l’aggravante dell’incidente stradale in caso di rifiuto del test alcolemico
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 46625 del 24.11.2015 hanno stabilito che, in caso di rifiuto da parte del conducente a sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza non può essere contestata la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale.
La pronuncia delle Sezioni Unite Penali trae origine dalla rimessione alle stesse della questione da parte della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (ordinanza n. 15757 del 9-15 aprile 2015) data la sussistenza da lungo tempo di un contrasto giurisprudenziale circa la configurabilità o meno della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale al reato di rifiuto a sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
Il contrasto circa l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis Codice della Strada (aver provocato un incidente stradale) nel caso di contestazione del reato di cui all’art. 186 comma 7 Codice della Strada è stato risolto dalla Suprema Corte in senso negativo, in quanto sussiste una "diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza".
In buona sostanza i Giudici delle Sezioni Unite analizzando il testo dell’art. 186 Codice della Strada hanno evidenziato la sostanziale differenza che sussiste tra il concetto di "conducente in stato di ebbrezza" che provoca un incidente stradale (elemento costitutivo dell’aggravante di cui al comma 2-bis) e quello di "conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento" previsto per la configurabilità del reato di cui al comma 7.
Il reato di rifiuto a sottoporsi all’accertamento etilometrico si perfeziona con l’indisponibilità del conducente e, pertanto, ha natura istantanea.
Dall’assenza di accertamento dello stato di ebbrezza si giunge alla logica conseguenza che il responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 7 Codice della Strada non è da considerarsi "conducente in stato di ebbrezza" e, pertanto, viene a mancare l’elemento costitutivo dell’aggravante di cui al comma 2-bis del medesimo articolo.
I risvolti processuali della pronuncia della Suprema Corte appaiono ancor più interessanti sotto il profilo delle conseguenze in punto pena nel caso in cui il conducente che ha provocato un incidente stradale rifiuti i successivi accertamenti alcolemici.
Infatti, all’esclusione dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale consegue l’applicabilità del disposto dell’art. 186 comma 9-bis Codice della Strada e la possibilità di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità con ogni consequenziale beneficio in caso di svolgimento positivo dello stesso, quale l’estinzione del reato.
La pronuncia delle Sezioni Unite Penali trae origine dalla rimessione alle stesse della questione da parte della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (ordinanza n. 15757 del 9-15 aprile 2015) data la sussistenza da lungo tempo di un contrasto giurisprudenziale circa la configurabilità o meno della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale al reato di rifiuto a sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
Il contrasto circa l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis Codice della Strada (aver provocato un incidente stradale) nel caso di contestazione del reato di cui all’art. 186 comma 7 Codice della Strada è stato risolto dalla Suprema Corte in senso negativo, in quanto sussiste una "diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza".
In buona sostanza i Giudici delle Sezioni Unite analizzando il testo dell’art. 186 Codice della Strada hanno evidenziato la sostanziale differenza che sussiste tra il concetto di "conducente in stato di ebbrezza" che provoca un incidente stradale (elemento costitutivo dell’aggravante di cui al comma 2-bis) e quello di "conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento" previsto per la configurabilità del reato di cui al comma 7.
Il reato di rifiuto a sottoporsi all’accertamento etilometrico si perfeziona con l’indisponibilità del conducente e, pertanto, ha natura istantanea.
Dall’assenza di accertamento dello stato di ebbrezza si giunge alla logica conseguenza che il responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 7 Codice della Strada non è da considerarsi "conducente in stato di ebbrezza" e, pertanto, viene a mancare l’elemento costitutivo dell’aggravante di cui al comma 2-bis del medesimo articolo.
I risvolti processuali della pronuncia della Suprema Corte appaiono ancor più interessanti sotto il profilo delle conseguenze in punto pena nel caso in cui il conducente che ha provocato un incidente stradale rifiuti i successivi accertamenti alcolemici.
Infatti, all’esclusione dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale consegue l’applicabilità del disposto dell’art. 186 comma 9-bis Codice della Strada e la possibilità di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità con ogni consequenziale beneficio in caso di svolgimento positivo dello stesso, quale l’estinzione del reato.
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