Incidenti stradali, il risarcimento in favore del “terzo trasportato”


Il passeggero ha diritto di ottenere il risarcimento indipendentemente da chi abbia la responsabilità del sinistro
Incidenti stradali, il risarcimento in favore del “terzo trasportato”

 

La normativa e l'interpretazione giurisprudenziale

Ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, salva l'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito ed a prescindere dalla responsabilità del conducente.


Trattasi, a ben vedere, di una species di responsabilità oggettiva, gravante sull'impresa assicuratrice del vettore e prescindente sia dal titolo del trasporto, che dall'accertamento della responsabilità del conducente del mezzo.

Il dettato normativo è cristallino sul punto poiché il legislatore, dopo aver fatto salva “l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, ha espressamente sottolineato che la responsabilità dell’impresa del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con una disposizione di ordine pubblico che vieta, per l’appunto, la spendita di risorse processuali rivolta a tale sorta di accertamenti.
 
Ciò, d'altronde, è confermato anche dalla ratio legis dell'art. 141 Cod. Ass., consistente nel voler apprestare uno strumento di tutela particolarmente favorevole al terzo trasportato che, quindi, è automaticamente liberato dall’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

E proprio nell'ottica di salvaguardare quanto più possibile la figura del terzo trasportato, la Cassazione è giunta addirittura a sancire, con una recente ordinanza, il diritto risarcitorio del medesimo trasportato anche nella circostanza di un sinistro determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato ovvero non identificato.

Pertanto, in applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, secondo un’interpretazione orientata costituzionalmente ed in linea con la Corte di giustizia dell’Unione Europea, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire solo la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non anche la prova delle modalità dell’incidente, né della responsabilità dei rispettivi conducenti.

Giova, in tale direzione, menzionare compendiariamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Corte Giustizia UE, 10.12.2011, Churchill Insurance c/ Wilkinson), che ha ribadito il principio solidaristico del “vulneratus ante omnia reficendus”: il trasportato danneggiato ha sempre diritto al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo da parte dell’assicuratore del vettore.

E la Giurisprudenza Italiana, nella medesima direzione, ha sancito che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (c.d. clausola di guida esclusiva).


Il mio studio si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni al riguardo e ad offrire consulenza legale in caso di necessità.

 

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di Avv. Alessia Croce

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