Indebita circolazione del veicolo sottoposto a sequestro


Il custode o il proprietario sorpreso a circolare con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, illecito amministrativo o violazione penale?
Indebita circolazione del veicolo sottoposto a sequestro
Dopo un lungo e contrastato dibattito giurisprudenziale, le sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 28 ottobre 2010/ 21 gennaio 2011, ha stabilito che la condotta di indebita circolazione del veicolo sottoposto a sequestro è sanzionabile solo in via amministrativa e non penale. Giacchè l’illecito amministrativo è da ritenere "speciale" rispetto alla fattispecie di reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), in virtù del principio generale dettato dall’art. 9 della Legge del 24. 11. 1981 n. 689.

Invero, "nella condotta del proprietario e/o custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 del codice della Strada, che circola abusivamente con lo stesso è ravvisabile la sola violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo articolo 213, e non anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 del codice penale".
Siffatta condotta antidoverosa, che costituiva illecito penale, è stata trasformata in illecito amministrativo con D. L.vo n. 507 del 1999, art. 19.

Quindi, reputare il fatto di cui sopra ancora di rilevanza penale, si pone in contrasto con la volontà del Legislatore di riservare una disciplina particolare alla sottrazione al vincolo, connessa con la circolazione, di veicoli sequestrati per ragioni di viabilità. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 689/81, tra norme eterogenee, penali ed amministrative, che regolano uno stesso accadimento, una sola è applicabile e, precisamente, quella che meglio si presta a regolare il caso; nell’ipotesi di specie quell’amministrativa perché, disciplinando un settore particolare della vita sociale, configura una forma speciale di sottrazione al vincolo di indisponibilità, tenuto conto anche della natura del bene destinato fisiologicamente alla mobilità.

Di talchè, chiunque è sorpreso a circolare con un mezzo sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 213 c.d.s. - a prescindere dalla finalità perseguita da chi ne sta facendo uso ed indipendentemente dalla titolarità del bene e dell’affidamento in custodia - risponde solo di illecito amministrativo.

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di Avv. Francesco Branca

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