Indennità Cessazione Agente in bilancio IAS
L'indennità di cessazione dell'agente (ISC) nel bilancio IAS va regolata secondo lo IAS37 o lo IAS19?

L’Indennità Sostitutiva di Clientela degli agenti (art. 1751 del Codice Civile) è l'indennità che spetta ad un agente alla cessazione del rapporto se egli ha procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Sotto il profilo civilistico, la società preponente (art. 2423-bis c.c.) deve rilevare annualmente la quota maturata nel rispetto dei principi di competenza e prudenza che impongono di contabilizzare in bilancio la quota di oneri per eventi che si manifesteranno in seguito, anche se solo aleatori, mentre nel bilancio va applicato lo IAS 37 anche se talvolta per uniformità al trattamento del TFR viene applicato il principio IAS19 come miglior stima dello IAS37.
Lo IAS 37 prevede l’iscrizione in bilancio di accantonamenti per passività con scadenza e/o ammontare incerti. In particolare, il comma 5 richiede che l'ammontare sia determinato come la migliore stima dell’onere necessario per estinguere l’obbligazione attuale alla data del bilancio.
Nella stima dell’ammontare l’impresa deve tenere in considerazione rischi e incertezze e attualizzare gli accantonamenti e questi accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la miglior stima corrente.
Poiché, sussistono dei casi nei quali l’Indennità Suppletiva di Clientela non è dovuta e inoltre il diritto va esercitato entro tempi prestabiliti, non tutti gli agenti matureranno il diritto all'indennità. Pertanto, per valutare correttamente il valore attuale dell'obbligazione la società deve effettuare una stima attuariale della posta e si consiglia la consulenza di una società attuariale o di un attuario qualificato.
Per determinare il valore secondo lo IAS37 è necessario ideare un modello attuariale di stima che analizza il modello di business della società, gli aspetti legali dei contratti e delle varie forme integrative sostitutive nel caso ad esempio di promotori finanziari e i dati storici di turnover della Rete di Agenti.
Utilizzare lo IAS19 è sbagliato per principio, perchè lo IAS19 richiede di proiettare a scadenza il valore dell'obbligazione, lo attualizza e applica il principio del pro rata temporis, mentre nel caso dell'ISC essa non va proiettata a scadenza, ma bisogna considerare solamente gli accantonamenti effettivamente maturati.
Come nel caso della valutazione attuariale del TFR, si suggerisce di valutare l’accuratezza della metodologia, la coerenza complessiva del set di ipotesi e la qualità della documentazione allegata alla valutazione di stima consegnata dal professionista. Elemento qualificante è la presenza di analisi di sensibilità ragionevoli per il contesto economico atteso per gli anni successivi alla chiusura di bilancio.
Si raccomanda alle società di richiedere la valutazione ad un attuario regolarmente iscritto all'Albo e di verificare l'accuratezza del processo per l'emissione della stima, così da evitare errori nella trasmissione dei dati di base.
Sotto il profilo civilistico, la società preponente (art. 2423-bis c.c.) deve rilevare annualmente la quota maturata nel rispetto dei principi di competenza e prudenza che impongono di contabilizzare in bilancio la quota di oneri per eventi che si manifesteranno in seguito, anche se solo aleatori, mentre nel bilancio va applicato lo IAS 37 anche se talvolta per uniformità al trattamento del TFR viene applicato il principio IAS19 come miglior stima dello IAS37.
Lo IAS 37 prevede l’iscrizione in bilancio di accantonamenti per passività con scadenza e/o ammontare incerti. In particolare, il comma 5 richiede che l'ammontare sia determinato come la migliore stima dell’onere necessario per estinguere l’obbligazione attuale alla data del bilancio.
Nella stima dell’ammontare l’impresa deve tenere in considerazione rischi e incertezze e attualizzare gli accantonamenti e questi accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la miglior stima corrente.
Poiché, sussistono dei casi nei quali l’Indennità Suppletiva di Clientela non è dovuta e inoltre il diritto va esercitato entro tempi prestabiliti, non tutti gli agenti matureranno il diritto all'indennità. Pertanto, per valutare correttamente il valore attuale dell'obbligazione la società deve effettuare una stima attuariale della posta e si consiglia la consulenza di una società attuariale o di un attuario qualificato.
Per determinare il valore secondo lo IAS37 è necessario ideare un modello attuariale di stima che analizza il modello di business della società, gli aspetti legali dei contratti e delle varie forme integrative sostitutive nel caso ad esempio di promotori finanziari e i dati storici di turnover della Rete di Agenti.
Utilizzare lo IAS19 è sbagliato per principio, perchè lo IAS19 richiede di proiettare a scadenza il valore dell'obbligazione, lo attualizza e applica il principio del pro rata temporis, mentre nel caso dell'ISC essa non va proiettata a scadenza, ma bisogna considerare solamente gli accantonamenti effettivamente maturati.
Come nel caso della valutazione attuariale del TFR, si suggerisce di valutare l’accuratezza della metodologia, la coerenza complessiva del set di ipotesi e la qualità della documentazione allegata alla valutazione di stima consegnata dal professionista. Elemento qualificante è la presenza di analisi di sensibilità ragionevoli per il contesto economico atteso per gli anni successivi alla chiusura di bilancio.
Si raccomanda alle società di richiedere la valutazione ad un attuario regolarmente iscritto all'Albo e di verificare l'accuratezza del processo per l'emissione della stima, così da evitare errori nella trasmissione dei dati di base.
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