Indennità di accompagnamento e per cecità totale
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18443 del 20/09/2016 si è pronunciata sulla compatibilità o meno tra le due indennità
In particolare, con l'ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo cui il cumulo tra indennità di accompagnamento ex art 1 Legge n. 18 del 1980 ed indennità per cecità totale ex art. 2 Legge n. 429 del 1991 è possibile solo ad una condizione e precisamente quella secondo cui il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnameto ordinaria sussista per infermità diverse dalla cecità.
Diversamente, il cumulo non è possibile, dal momento che entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali.
Pertanto se un soggetto non è in grado di svolgere le comuni attività della vita quotidiana perchè cieco, le due prestazioni non sono cumulabili.
Se invece il soggetto in questione, oltre alla cecità è affetto da patologie che, di per se sole (ed eslusa la cecità), lo rendono comunque bisognoso di assistenza continua è possibile beneficiare di entrambe le prestazioni.
Diversamente, il cumulo non è possibile, dal momento che entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali.
Pertanto se un soggetto non è in grado di svolgere le comuni attività della vita quotidiana perchè cieco, le due prestazioni non sono cumulabili.
Se invece il soggetto in questione, oltre alla cecità è affetto da patologie che, di per se sole (ed eslusa la cecità), lo rendono comunque bisognoso di assistenza continua è possibile beneficiare di entrambe le prestazioni.
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