Gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Da quest’anno gli ISA sostituiranno i vecchi Studi di Settore.
Passeremo, quindi, da uno strumento inizialmente utilizzato per l’accertamento del reddito ad un altro finalizzato all’adeguamento spontaneo del contribuente.
Attraverso gli indicatori sarà possibile verificare la correttezza dei comportamenti fiscali, consentendo di individuare i contribuenti che risultano affidabili e possono così accedere a significativi benefici fiscali.
Sono obbligati a compilare i dati ISA tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come «attività prevalente», una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un Isa e che non presentano una causa di esclusione.
Sono, invece, esonerati dall’applicazione degli ISA i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta, coloro che si avvalgono del regime forfettario agevolato, e altre categorie di partite IVA.
Il contribuente, compilando il modello ISA afferente la propria attività, verifica immediatamente il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (dove 1 è il punteggio di scarsa affidabilità e 10 di massima affidabilità).
In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:
• esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
• esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui;
• esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30, L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del co. 36-decies, art. 2 D.L. 138/2011, conv. con modificazioni in L. n. 148/2011;
• esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e art. 54, co. 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
• anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, co. 1, D.P.R. n. 633/1972;
• esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Potrebbe bastare un «8» nelle pagelle fiscali per ottenere l’esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro per imposte dirette e Irap, così come per evitare il visto o la garanzia per i rimborsi annuali Iva fino a 50mila euro.
Servirà probabilmente un voto più alto, forse attestato sul «9», per accedere allo scudo sugli accertamenti analitico-induttivi e alla riduzione di un anno dei termini di accertamento.
Il provvedimento sul regime premiale è ancora in via di definizione.
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