Inesistente la notifica postale AR della cartella


Commento a Sentenza della C.T.P. di Bari - Sezione 7 - N°4457 depositata il 22/12/2016
Inesistente la notifica postale AR della cartella
In accoglimento del ricorso introduttivo è dichiarato inesistente il procedimento notificatorio della cartella di pagamento opposta poiché notificata in deroga a quanto previsto dall’art.26 del DPR n°602/1973. E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sezione 7 - in concomitanza della Sentenza N°4457/2016 depositata il 22/12/2016. Si tratta di una pronuncia che nella casistica in esame a dispetto di una giurisprudenza di Cassazione univoca sul punto, ha accolto in toto l’unico motivo di ricorso eccepito dal ricorrente avverso una cartella di pagamento emessa e notificata da Equitalia SPA mediante spedizione postale con raccomandata a.r.. La notifica delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall’Agente della riscossione con raccomandata a.r. è una questione su cui si è ampiamente dibattuto avendo la problematica in esame destato l’attenzione della stessa Corte di Cassazione che in una serie di pronunce ha costantemente disposto e successivamente ribadito la piena legittimità delle notificazione della cartelle di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante semplice raccomandata a.r. e senza l’ausilio di soggetti cosiddetti "abilitati". Ma, a dispetto di un orientamento costante assunto dagli Ermellini sulla questione, tutt’altro che condivisibile, sono tuttavia frequenti le pronunce delle Commissioni tributarie in concomitanza delle quali i giudici di merito prendendo atto del più volte richiamato art.26 del DPR n°602/73 non hanno esitato a disporre l’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio avente ad oggetto la cartella di pagamento, allorquando, la notifica del titolo esecutivo sia stata effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante semplice spedizione postale con raccomandata a.r. e senza l’impiego di uno dei soggetti abilitati espressamente richiamati dallo stesso art.26 comma 1 del DPR n°602/1973.

I termini della questione. Art.26 comma 1 D.P.R. 602/1973:
I Giudici tributari baresi in concomitanza della pronuncia in commento uniformandosi ad una giurisprudenza di merito minoritaria ma comunque esistente (CTR Lazio, Sen.....CTP Campobasso, Sen...) non hanno esitato a delegittimare la notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante spedizione postale con raccomandata a.r.. In particolare, il Collegio tributario adito nel caso di specie ha giustificato l’’accoglimento dell’unico motivo di ricorso evidenziando in sede di giudicato due aspetti fondamentali imprescindibili ma comunque puntualmente disattesi dai Giudici della Corte di Cassazione che diversamente in tutte le pronunce hanno sempre ritenuto regolare la notificazione del titolo esecutivo effettuata direttamente da Equitalia SpA con raccomandata a .r.
In primo luogo, non può essere disatteso l’excursus storico a cui è stato sottoposto il più volte richiamato art.26 del DPR n°602/1973. In particolare, la previgente versione dell’art.26 comma 1 nella sua vecchia formulazione disponeva testualmente:"la notifica può essere eseguita anche mediante invio.....omissis" seguivano testuali parole: "da parte dell’esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento" .
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.n°46/1999, l’art.12 del ridetto Decreto ha soppresso le parole:" da parte dell’esattore" dalla previgente versione testuale dell’art.26 comma 1 DPR n°602/1972.
La modifica apportata all’art.26 appena evidenziata sottende un intento chiaro e inequivocabilmente del legislatore; ossia, l’intento di "limitare" la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento previo necessario ausilio di uno dei soggetti abilitati espressamente richiamati dalla normativa di riferimento; con la conseguenza di precludere al concessionario procedente la possibilità di notificazione "diretta" del titolo esecutivo mediante spedizione postale con raccomandata a.r.-
Del resto, una delle ragioni che hanno indotto il legislatore dopo la modifica del 1999 a richiedere necessariamente "l’ausilio" di soggetti appositamente abilitati alla notificazione della cartella esattoriale è facilmente intuibile in considerazione della valenza attribuibile ad un atto quale la cartella di pagamento quale titolo esecutivo con cui ha inizio il procedimento di riscossione coattiva attraverso il quale l’agente della riscossione cerca di assicurarsi la solvibilità del credito per cui si procede.
La seconda motivazione che ha portato i Giudici tributari pugliesi a precludere la possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione rinviene dall’applicazione letterale dell’art.14 della L.20 novembre 1982, n°890 in cui non a caso è espressamente disposta la possibilità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente previo impiego di plico sigillato a mezzo posta direttamente da parte degli uffici finanziari, escludendo la norma in questione la possibilità di notificazione diretta da parte dell’agente della riscossione.
La pronuncia dei giudici tributari di prime cure merita di essere segnalata anche in considerazione del richiamo puntuale ed analitico fatto con riferimento ai diversi orientamenti giurisprudenziali riconducibili sia ai Giudici di merito sia alla stessa Corte di Cassazione che sulla questione ha assunto una posizione intransigente e nettamente contrapposta a quella palesata da diverse commissioni tributarie.
In particolare, molteplici sono le sentenze depositate sia in primo grado che in sede di appello che escludono la notifica diretta da parte del concessionario dei i propri atti effettuata mediante raccomandata a.r.; pena, l’ inesistenza giuridica della notifica (in tal senso, CTP Lecce, Sen. 909/2009; CTP Lombardia, Sen.141/2009;CTP Campobasso, Sen. N°104/2011; CTP Campobasso Sen. N°10/2014).
Più complessa appare invece la situazione con riferimento alle pronunce depositate dai Giudici di legittimità i qual hanno manifestato una propensione prevalente per non dire uniforme nel considerare legittima la notifica diretta da parte del concessionario della riscossione (in tal senso, Sen.14327/2009; Ord.15498/2010; Sen.2288/2011; Sen. 11708/2011; Sen. 25128/2013; Ord. 2016 ; Ord. 2016).
Considerazioni Conclusive:
Le ragioni sopra esposte richiamate in modo puntuale ed analitico dai Giudici tributari pugliesi a dispetto di una Giurisprudenza di legittimità poco attenta al dato letterale porta a propendere per l’impossibilità da parte dell’agente della riscossione a notificare direttamente la cartella di pagamento mediante spedizione postale con raccomandata a.r. senza l’ausilio di uno dei soggetti espressamente abilitati dalla legge; implicando ciò inevitabilmente l’inesistenza giuridica della notifica stessa avente ad oggetto il titolo esecutivo.
In altre parole, è da escludere che gli agenti della riscossione possano notificare direttamente i propri atti mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento. Tale facoltà, invero, è attribuita unicamente agli organi espressamente preposti per legge o per convenzione alle operazioni di notificazione della cartella esattoriale secondo quanto letteralmente disposto dal più volte richiamato art. 26, comma 1 DPR n°602/1973 (ufficiale giudiziario, messo notificatore nominato dal concessionario, agente della polizia municipale) che non può non essere letto in stretta "correlazione" con l’art.14, comma 1 della L.n°890/82.
Tuttavia, è questo un dato (letterale) che stranamente sembra sfuggire ai Giudici di legittimità forse più preoccupati delle conseguenze in termini di gettito che inevitabilmente implicherebbe l’assunzione di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento in caso di notifica diretta mediante raccomandata a .r. effettuata dal concessionario nazionale.
Avv. Giuseppe DURANTE
Avvocato Tributarista - Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario - Pubblicista


Articolo del:


di Avv. Giuseppe Durante

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