Infedeltà e addebito della separazione
Vi è addevito se si constata il nesso causale tra l'infedelta' e la crisi coniugale

Crisi coniugale. La moglie scopre la relazione adulterina del marito e così non esita a restituirgli "pan per focaccia" ma soltanto dopo l'allontanamento dell'uomo dalla casa coniugale e successivamente al deposito del ricorso per separazione.
Lui "traditore" lei, a quanto pare, "infedele" di conseguenza.
La vicenda dei due coniugi finisce dinanzi la Corte di Cassazione.
L'uomo, ostinato nel voler ottenere la separazione con addebito alla moglie nonché un assegno di mantenimento o quantomeno alimentare, decide d'impugnare, dinanzi la Corte Suprema, la sentenza del 28.4.2014 della Corte d'Appello di Brescia, che confermava la decisione del Tribunale di Brescia, il quale aveva pronunciato la separazione addebitandola al marito.
La Corte territoriale riteneva infatti che, dall'esame di due indagini investigative e dalla deposizione di numerosi testi, nel caso di specie "era rimasta accertata l'esistenza di una relazione adulterina del marito che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale, né la decisione della moglie di separarsi poteva dirsi determinata da estemporanea gelosia essendo maturata in tempi non brevissimi...". Inoltre "il marito non aveva diritto ne' all'assegno di mantenimento, dato lo statuito addebito, né all'assegno alimentare, avendo rivestito cariche in alcune società che confermavano la sua capacità lavorativa e le sue attitudini imprenditoriali".
In sede di legittimità la Corte di Cassazione, con sentenza n.3318/2017, nel rigettare il ricorso del marito ha ribadito un principio consolidato, quello per cui la violazione dell'obbligo di fedeltà è in sé sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, "a meno che non venga constatata la mancanza di un nesso causale tra l'infedelta' e la crisi coniugale tale che risulti la preesistenza di una crisi gia' irrimediabilmente in atto".
La fedeltà è un obbligo giuridico, la cui violazione è quindi idonea da sola a giustificare l'addebito della separazione salvo l'onere, per il coniuge infedele, di provare che non è stato l'adulterio a determinare la rottura del rapporto data l'esistenza di una crisi pregressa all'interno della coppia.
L'infedelta', e sul punto piu' volte si sono pronunciati gli Ermellini, non viene considerata motivo di addebito della separazione se causata dal comportamento del coniuge che, con comportamenti contrari ad un'equilibrata vita coniugale induce l'altro a cercare "fuori" quello che non trova nella coppia.
Tale ipotesi però, dalle risultanze probatorie raccolte durante il giudizio di separazione, esula dal caso oggetto della sentenza in commento.
Quanto al diritto agli alimenti ex art.633 c.c., la Cassazione ha ritenuto di dover rigettare la pretesa del marito, precisando e ribadendo, conformemente ad altre e precedenti pronunce, che "tale diritto e' legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante esplicazione di attività lavorativa: se questi è in grado di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge".
Lui "traditore" lei, a quanto pare, "infedele" di conseguenza.
La vicenda dei due coniugi finisce dinanzi la Corte di Cassazione.
L'uomo, ostinato nel voler ottenere la separazione con addebito alla moglie nonché un assegno di mantenimento o quantomeno alimentare, decide d'impugnare, dinanzi la Corte Suprema, la sentenza del 28.4.2014 della Corte d'Appello di Brescia, che confermava la decisione del Tribunale di Brescia, il quale aveva pronunciato la separazione addebitandola al marito.
La Corte territoriale riteneva infatti che, dall'esame di due indagini investigative e dalla deposizione di numerosi testi, nel caso di specie "era rimasta accertata l'esistenza di una relazione adulterina del marito che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale, né la decisione della moglie di separarsi poteva dirsi determinata da estemporanea gelosia essendo maturata in tempi non brevissimi...". Inoltre "il marito non aveva diritto ne' all'assegno di mantenimento, dato lo statuito addebito, né all'assegno alimentare, avendo rivestito cariche in alcune società che confermavano la sua capacità lavorativa e le sue attitudini imprenditoriali".
In sede di legittimità la Corte di Cassazione, con sentenza n.3318/2017, nel rigettare il ricorso del marito ha ribadito un principio consolidato, quello per cui la violazione dell'obbligo di fedeltà è in sé sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, "a meno che non venga constatata la mancanza di un nesso causale tra l'infedelta' e la crisi coniugale tale che risulti la preesistenza di una crisi gia' irrimediabilmente in atto".
La fedeltà è un obbligo giuridico, la cui violazione è quindi idonea da sola a giustificare l'addebito della separazione salvo l'onere, per il coniuge infedele, di provare che non è stato l'adulterio a determinare la rottura del rapporto data l'esistenza di una crisi pregressa all'interno della coppia.
L'infedelta', e sul punto piu' volte si sono pronunciati gli Ermellini, non viene considerata motivo di addebito della separazione se causata dal comportamento del coniuge che, con comportamenti contrari ad un'equilibrata vita coniugale induce l'altro a cercare "fuori" quello che non trova nella coppia.
Tale ipotesi però, dalle risultanze probatorie raccolte durante il giudizio di separazione, esula dal caso oggetto della sentenza in commento.
Quanto al diritto agli alimenti ex art.633 c.c., la Cassazione ha ritenuto di dover rigettare la pretesa del marito, precisando e ribadendo, conformemente ad altre e precedenti pronunce, che "tale diritto e' legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante esplicazione di attività lavorativa: se questi è in grado di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge".
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