Nuovi limiti all'utilizzo dei contanti dal 1° Luglio 2020
La normativa che entrerà in vigore dal 1° luglio prossimo in realtà interessa non solo quest'anno ma anche il 2022, infatti si prevede che:
• dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta interesserà la cifra di 2.000 euro.
• dal 1° gennaio 2022 il divieto e la soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
Di conseguenza vengono anche variate le sanzioni e relativo minimo applicabile:
• per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro.
• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.
In concreto, la norma fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia.
La norma, oltre ad avere un rilievo pratico relativo alla "vita di tutti i giorni" per chi commette l'illecito e per chi accetta il pagamento oltre tale soglia, ha anche risvolti nella gestione della propria attività imprenditoriale e dei professionisti coinvolti nell'assistenza all'imprenditore, dunque per quei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti.
Tutti i destinatari degli obblighi, hanno l’obbligo di comunicare al MEF (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.
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