Infortunio sul lavoro Covid-19: nesso di responsabilità datore di lavoro


Nesso tra responsabilità penale e civile del datore di lavoro e redazione del DVR
Infortunio sul lavoro Covid-19: nesso di responsabilità datore di lavoro

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero.

E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

La valutazione oggetto della valutazione dei rischi, oltre a riguardare la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele impiegate, riguarda anche la sistemazione dei luoghi di lavoro.

La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori riguarda soprattutto quelli di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui lo stress lavoro correlato e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Ogni lavoratore in base alla propria età e genere e, soprattutto, in base alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro risulta esposto a rischi specifici.

Alla luce di quanto indicato, anche in nota Inail, il Dvr, oltre a indicare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, durante l’attività lavorativa connessa all’indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa, dovrà contenere anche il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono attività di agevolazione nella riduzione dei livelli di rischio con risorse disponibili ex D.lgs. 151/2015.

Ciò teoricamente dovrebbe attenuare enormemente la discrezionalità di scelta del datore di lavoro aumentando l’oggettività di valutazione in caso di sinistro.

Tuttavia, spesso, il Dvr come strumento per un’adeguata politica antinfortunistica ha dei limiti nel rapporto dello stesso con le variabili giuridicamente rilevanti del “sapere tecnologico e scientifico” e della “prevedibilità degli eventi calamitosi”.

Volendosi per un attimo discostare dal fenomeno “Coronavirus”, le variabili di cui detto hanno avuto un peso non irrilevante nelle vicende giudiziarie connesse al caso del Ponte Morandi di Genova. Come possono, quindi, “prevedibilità” e “conoscenza” essere indici di oggettività assoluta nella valutazione di un rischio?
La Giurisprudenza commentata futura avrà compito in tal senso.

 

Dott. De Filippi D.M.
Giurista del lavoro

 

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di Dott. De Filippi Davide

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