Cessione pro soluto, una soluzione alle perdite su crediti

Opinione corrente, suffragata dalle statistiche, vuole che le maggiori cause di insolvenza, e quindi fallimenti ed altre procedure, siano causate da PERDITE SU CREDITI.
Ogni Amministratore dovrebbe VALUTARE, almeno alla fine dell'anno, se l'importo delle fatture che deve ancora incassare corrisponderà a quello che realmente gli verrà pagato. La risposta non sempre è positiva e i sintomi si manifestano ben prima che si arrivi al Bilancio. Già al mancato pagamento alla scadenza dovrebbe scattare il primo stato di allerta; i successivi tentativi di recupero dovrebbero evidenziare le reali possibilità di incasso del credito. L'analisi della situazione camerale e del bilancio sono le prime cartine di tornasole.
Le principali ANOMALIE contabili e di bilancio, che dovrebbero allertare, sono: NON PRESENTARE IL BILANCIO ANNUALE è la più grave. Seguono:
a) riduzione del patrimonio netto superiore al 50% per effetto di perdite di esercizio;
b) capitale tangibile rettificato inferiore a ZERO;
c) drastica riduzione del fatturato per un ammontare superiore al 10% ovvero superiore al 30% del margine di sicurezza;
d) drastica riduzione dei valori dell'attivo per perdite durevoli di valore o delle garanzie rilasciate a terzi a fronte di impegni finanziari rilevanti;
e) anomalo aumento del capitale circolante operativo non compensato da un pari aumento dell'autofinanziamento operativo;
f) drastica riduzione del flusso di cassa operativo accompagnato da un saldo netto di gestione negativo.
L'articolo 2426 del Codice Civile recita che i crediti devono essere esposti in bilancio secondo "il loro presunto valore di realizzo". L'omissione di tale valutazione equivale al reato di "falso in bilancio".
Le perdite previste possono essere accantonate al Fondo Svalutazione Crediti mentre le Perdite effettive vengono imputate direttamente al Conto Economico (al netto del Fondo).
E' abbastanza chiaro che la rilevazione di una perdita comunque abbassa l'utile di esercizio: l'opportunità molto spesso va a detrimento della trasparenza. L'ignoranza (da ignorare) o la finzione possono far premio, ma hanno le gambe corte!
Per il Bilancio 2019, l'articolo 106 del TUIR consente ancora la svalutazione dei crediti e l'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti (che viene detratto dal valore dei crediti indistintamente) nei limiti dello 0,5% annuo, calcolato sul valore nominale dei crediti a bilancio, ma FINO AL MASSIMO DEL 5% dello stesso valore complessivo. Le eccedenze andrebbero comunque accantonate, ma non sono fiscalmente deducibili.
L'articolo 101, sempre del TUIR, consente il passaggio a PERDITA DEFINITIVA per:
a) crediti cancellati per eventi estintivi (CESSIONE PRO SOLUTO, SALDO E STRALCIO, PIGNORAMENTO NEGATIVO);
b) crediti di modesta entità (fattura di importo fino ad euro 2.500 scaduta da oltre 6 mesi, elevato ad euro 5.000 per imprese con volume di affari superiore a 100 milioni di euro), per i quali sia stata comunque attivata una procedura di recupero, anche di terzi;
c) crediti PRESCRITTI (nell'anno della scadenza della prescrizione);
d) intervento di una procedura concorsuale (Fallimento, Concordato) nell'anno di apertura della procedura fino alla omologa dello stato passivo.
Per le perdite su crediti non sono previsti limiti di deducibilità, ma gli eventi estintivi (a) DEVONO avere DATA CERTA entro la fine dell'esercizio in questione (31 DICEMBRE?).
Proprio per la loro rilevanza ai fini economici, finanziari, fiscali e patrimoniali, il seguimento dei CREDITI concessi alla clientela dovrebbe avere una attenzione preponderante da parte degli Amministratori e degli addetti ai servizi amministrativi, così come da parte delle Istituzioni che continuano a mantenere in piedi dei procedimenti obsoleti per indurre i debitori al rispetto degli impegni.
Procedure esecutive più agili (decreto ingiuntivo europeo) e senza costosi intermediari (avvocati, operatori giudiziari, ecc…) rappresenterebbero reali garanzie per il buon fine dei crediti.
Obiettivo prioritario è incassare, non vendere!
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