Inps, adottato il nuovo regolamento per ricorsi amministrativi
Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023 l’Inps rende noto i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati Inps licenziando il precedente Regolamento n. 195 in vigore dal 20 dicembre 2013.
L’obiettivo che l’Istituto si prefigge di realizzare con l’entrata in vigore del nuovo regolamento è una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale disciplinando in un’unica fonte il contenzioso amministrativo.
Per raggiungere questo traguardo l’Istituto ha cancellato alcuni Enti Previdenziali inglobando le relative funzioni e aumentando il numero dei Comitati.
Il Regolamento ordina l’iter relativi all’evasione e alla risoluzione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che esercitano presso l'Istituto a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Sono state altresì immesse disposizioni che riguardano il riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il circuito di adesione è stato incrementato, nei limiti possibili, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.
L’incremento della procedura DICAWEB consentirà il trasferimento dei ricorsi giacenti presso le Direzioni Centrali alla Direzione Regionale competente.
Nei Titoli da I a VI del Regolamento sono indicate le disposizioni per la definizione avverso i provvedimenti adottati dall’INPS nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento.
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