Inps: indennità di maternità o paternità e congedo parentale


Indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori
Inps: indennità di maternità o paternità e congedo parentale

Con la circolare n. 109 del 16/11/2018, l’Inps detta le istruzioni operative per la corretta fruizione, dei congedi di maternità obbligatoria e parentale da parte dei lavoratori a vario titolo iscritti alla gestione separata.

L’Inps, ha ricordato che l’indennità di maternità o paternità ai lavoratori iscritti alla Gestione separata spetta a prescindere dall’astensione o meno dall’attività lavorativa.

Si precisa che, la disciplina si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

CONGEDO DI MATERNITA’

L’indennità di maternità o paternità presuppone il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Inoltre, la circolare analizza una serie di casi particolari, tra cui il caso di parto fortemente prematuro, nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta parto,

INTERDIZIONE ANTICIPATA E PROROGATA DAL LAVORO

In caso di interdizione anticipata dal lavoro, gli iscritti alla Gestione separata hanno l’obbligo di astensione dal lavoro e l’Istituto non erogherà la relativa indennità.

CONGEDO PARENTALE

L’INPS affronta anche il congedo parentale riconosciuto per 6 mesi per entrambi i genitori entro i primi 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione o affidamento.

Astensione dall’attività lavorativa.

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di Alessandra Cracolici

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