INPS: iscrizione d'ufficio al Registro Commercianti
I contributi non dovuti per le imprese locate

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996):
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Dal 2009, a seguito dell’operazione Poseidone, incrociando i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, l’INPS ha iscritto d’ufficio alla gestione separata commercianti anche i soci di società di persone che avevano cessato l’attività e locato l’unica azienda (nel caso seguito dal nostro Studio la Sas ha locato il bar con affitto d’azienda ed erano richiesti i contributi alla socia amministratrice).
Per l’Istituto Nazionale di Previdenza, la gestione fiscale della riscossione del canone locativo (emissione di una fattura mensile e rapporti con il commercialista) costituisce attività prevalente e su questo fonda la pretesa del versamento di contributi (che nella misura minima si aggirano sui 3.600,00 euro annui, indipendentemente dall’affitto percepito e dalle imposte versate).
Sono stati presentati numerosi ricorsi, sino ad arrivare, fra tutte, alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. VI, che con Sentenza n. 3145 del 2013 ha avuto modo di affermare, con chiarezza che "La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente".
Per la giurisprudenza prevalente, quindi, la riscossione del canone di locazione non è assimilabile a reddito di impresa bensi mero godimento di un bene, divenendo pertanto illegittima l’iscrizione d’ufficio operata dall’INPS alla Gestione Commercianti e la pretesa di contributi.
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Dal 2009, a seguito dell’operazione Poseidone, incrociando i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, l’INPS ha iscritto d’ufficio alla gestione separata commercianti anche i soci di società di persone che avevano cessato l’attività e locato l’unica azienda (nel caso seguito dal nostro Studio la Sas ha locato il bar con affitto d’azienda ed erano richiesti i contributi alla socia amministratrice).
Per l’Istituto Nazionale di Previdenza, la gestione fiscale della riscossione del canone locativo (emissione di una fattura mensile e rapporti con il commercialista) costituisce attività prevalente e su questo fonda la pretesa del versamento di contributi (che nella misura minima si aggirano sui 3.600,00 euro annui, indipendentemente dall’affitto percepito e dalle imposte versate).
Sono stati presentati numerosi ricorsi, sino ad arrivare, fra tutte, alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. VI, che con Sentenza n. 3145 del 2013 ha avuto modo di affermare, con chiarezza che "La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente".
Per la giurisprudenza prevalente, quindi, la riscossione del canone di locazione non è assimilabile a reddito di impresa bensi mero godimento di un bene, divenendo pertanto illegittima l’iscrizione d’ufficio operata dall’INPS alla Gestione Commercianti e la pretesa di contributi.
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