INPS - Restituzione dei contributi prescritti


Grazie alla sottrazione alla disponibilità delle parti del regime della prescrizione, l'INPS non può trattenere somme non dovute in origine
INPS - Restituzione dei contributi prescritti
INPS - Restituzione dei contributi prescritti.

Grazie alla sottrazione alla disponibilità delle parti del regime della prescrizione l'INPS non può trattenere somme non dovute in origine.
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Le aziende che abbiano versato oneri previdenziali e, solo in un secondo momento, si sono accorte che tali somme erano cadute in prescrizione al momento del versamento, possono chiederne la restituzione. La sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro,20 febbraio 2015, n. 3489, stabilisce che l'INPS non ha alcun diritto di trattenere somme non dovute per sopravvenuta prescrizione.

Come sopra specificato l'art. 2940 del codice civile, il quale stabilisce che chi paga una somma prescritta non può chiederne la restituzione in quanto considerato spontaneo, non trova applicazione in ambito previdenziale poichè, come recita la sentenza, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità della parti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2014 - 20 febbraio 2015, n. 3489
Presidente Roselli - Relatore Balestrini

Svolgimento del processo

La Crest Yard spa proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. (...) , notificatale in data 6.2.2001, relativa a contributi previdenziali e somme aggiuntive per un importo iscritto a ruolo pari a L. 250.87.972 (oggi Euro 129.567,14).
Chiedeva la ricorrente che la cartella esattoriale, previa sospensione dell’esecuzione, fosse dichiarata nulla per genericità e fosse respinta ogni richiesta di pagamento in essa contenuta, anche in relazione all’intervenuta prescrizione dei contributi pretesamente dovuti. Precisava la ricorrente che in data 23.5.85 erano stati licenziati alcuni dipendenti; che detti licenziamenti, nel marzo 1993, erano stati dichiarati illegittimi dalla Corte d’Appello di Genova; che a seguito della predetta pronuncia, la ricorrente aveva provveduto a corrispondere ai singoli lavoratori le retribuzioni dalla data del licenziamento alla nuova occupazione ed i relativi contributi.
A seguito di verifiche ispettive, l’INPS emetteva verbali di accertamento per omissioni contributive connesse alle predette retribuzioni, per l’importo complessivo di L. 196.899.000 (Euro 101.689,85).

Crest Yard spa nel periodo tra dicembre 1995 e marzo 1996, versava all’INPS la somma di L. 169.899.000 (Euro 87.621,71) per contributi omessi. La differenza tra la somma accertata e quella pagata si riferiva ai contributi CUAF prescritti alla data dello accertamento.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 335/95, risultavano, quindi dovuti, in quanto non prescritti, i soli contributi IVS ammontanti a L. 67.476.928 (Euro 34.848,92).
Rispetto a detto importo ed alle relative somme aggiuntive, Crest Yard nel luglio 1996 proponeva domanda di condono e versava il contributo secco del 50% pari a L. 33.738.464 (Euro 17.424,46), così come previsto dalla normativa di riferimento (d.l. n. 166/96).
Con il pagamento della suddetta somma, secondo la società, nulla era più dovuto da Crest Yard all’Inps per i titoli sopra descritti (contributi in tesi dovuti dal 1985 al 1989).
Si costituiva in giudizio l’INPS che riconosceva la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla società quanto ai contributi CUAF ed insisteva per la condanna dell’opponente al pagamento di quanto fosse risultato dovuto all’esito dell’istruttoria.
Esperite le prove richieste, compresa la produzione, da parte dell’Istituto resistente, di un nuovo conteggio a precisazione del credito INPS, il Tribunale con sentenza n. 3/2004 accoglieva l’opposizione proposta dalla ricorrente, annullava la cartella esattoriale opposta, revocava l’iscrizione a ruolo e dichiarava non dovute dall’opponente le somme aggiuntive riportate nella cartella opposta.
Proponeva appello l’INPS chiedendo l’espletamento di c.t.u. contabile per il calcolo delle somme aggiuntive; nel merito chiedeva respingersi l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla società. Si costituiva quest’ultima evidenziando la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi CUAF ed alle relative somme aggiuntive; insisteva per l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dei contributi corrisposti all’INPS a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 335/95, evidenziando che il periodo da prendere in considerazione era la data delle singole denunce contributive (periodo fine 1985 - fine 1989).
La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 3 agosto 2011, dopo aver ammesso c.t.u. contabile, accoglieva parzialmente il gravame e rideterminava in Euro 105.297,94 l’importo richiesto nella cartella opposta, dichiarando la sussistenza in favore di Crest Yard di un credito contributivo ex art. 116, comma 18, della Legge n.388/2000 di Euro 20.914,67.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Sanlorenzo s.p.a. (incorporante la Crest Yard s.p.a.), affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste l’INPS con controricorso, mentre la Equitalia s.p.a. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. b) commi 9 e 10 della L. n. 335/95, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che a seguito della domanda di condono (1.7.96) si determinava una sospensione del termine prescrizionale sino al pagamento regolare del dovuto.
Ciò era avvenuto lo stesso 1.7.96, sicché da tale data era venuta a cessare la sospensione del termine prescrizionale. Tale termine, secondo la sentenza, non era interamente decorso né alla data di notifica dei verbali di accertamento, né alla data di notifica della cartella esattoriale (6.2.01)
Lamenta la ricorrente che, avendo la società pagato il dovuto per il fondo di previdenza lavoratori dipendenti (Euro.34.879,92), gli altri contributi (1985-1989, così indicati dall’INPS a pag 3 dell’attuale controricorso), versati dalla società il 1.7.96 con riserva di ripetizione, erano prescritti (essendo la prescrizione divenuta quinquennale dal 17.8.95, o dal 1.1.96) ed andavano restituiti.

1.1- Il motivo è fondato nei sensi di cui appresso.
La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 24280/08, che la domanda di condono determina la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l’interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste, con la conseguenza che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal pagamento del debito. Occorre tuttavia osservare che nella specie la domanda di condono è del 1.7.96, ed il pagamento, per quanto risulta dagli atti, avvenne lo stesso 1.7.96, divenendo così ininfluente la sospensione del termine prescrizionale. Occorre allora rimarcare che, avendo pagato la società, il 1.7.96, i contributi (la cui prescrizione era ormai quinquennale) dovuti dal 1985 al 1989 (come chiarito dall’INPS a pag. 3 del controricorso), la società ha pagato contributi prescritti ancorché anteriori al 1.1.96 (ex art. 3, comma 10, L. n. 335/95, che attribuisce valore retroattivo alla nuova disciplina salvi i casi di atti interattivi o di procedure iniziate precedentemente, nella specie insussistenti) e dunque con prescrizione (quinquennale) spirata per tutti i contributi nel 1994.

1.2- Deve infatti considerarsi che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. n. 11140/01, Cass. n. 4349/02). Detto principio - che attualmente è fissato dall’art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale disposizione, dall’art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935 - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 330/02, Cass. n. 8888/03, Cass. n. 23116/04).
Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio, Cass. n. 23116/03), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 424 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Lamenta che nonostante I1NPS, su cui gravava il relativo onere, non avesse offerto adeguata prova dei suoi crediti, la Corte genovese ammise una c.t.u. del tutto esplorativa che non poteva essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova su di essa incombente.

3.- Con il terzo motivo la società lamenta la violazione dell’art. 116, commi 9 e 18, L. n. 388/00 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Lamenta in particolare la quantificazione, operata dal c.t.u. e recepita dalla Corte di merito, delle sanzioni, non tanto ex lege n. 662/96 - calcolo condiviso dalla ricorrente - quanto rispetto al calcolo delle sanzioni ed interessi di mora ex lege n. 388/00 (art. 116, comma 9).

3.1- Tali ultimi due motivi sono evidentemente assorbiti dall’accoglimento del primo.

4.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.
C.d.L. Marco Angelo Zimmile

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