INSIDER TRADING
Le vicende della Banca Antonveneta hanno riempito le pagine dei giornali di termini economici non sempre comprensibili al grande pubblico,

E’ opportuno forse spiegarne qualcuno.Innanzitutto è bene definire meglio l’espressione “abusi di mercato”. Con questa locuzione si identificano tutte quelle situazioni in cui i risparmiatori che vogliono investire nei mercati finanziari si trovano a dover affrontare, in maniera diretta o indiretta, le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti che:
- hanno fatto uso a loro vantaggio (o di altri) di informazioni privilegiate non accessibili al pubblico
- hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari
- hanno divulgato informazioni false ovvero ingannevoli
Il primo comportamento sopraccitato configura il tipico reato di “insider trading”, mentre gli altri due costituiscono la fattispecie dell”aggiotaggio” (o manipolazione del mercato).
Entriamo ora più nello specifico, spiegando l’insider trading.
Con questo termine si intende la negoziazione (compravendita) di titoli (valori mobiliari) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, siano venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio ( indicate come “informazioni privilegiate”) che, per loro natura, permettono a chi ne faccia utilizzo, una scelta basata su di un’asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori sul medesimo mercato.
Vi è un orientamento comune a livello mondiale sul fatto che l’insider trading sia nocivo per i mercati finanziari e debba quindi essere vietato ; alcuni sono invece dell’idea che consentire l’abuso di informazioni privilegiate favorisca l’afflusso al mercato di nuova informazione e sia in grado di spingere i prezzi verso valori reali, con riflessi positivi sull’efficienza allocativa e operativa dei mercati e riduzione dei costi di ricerca di informazione da parte degli investitori.Tuttavia l’orientamento prevalente considera il fenomeno un comportamento scorretto e lesivo degli interessi di coloro che ricercano nei mercati finanziari un’occasione di investimento del proprio risparmio.
Combattere e reprimere gli abusi di mercato è una tappa fondamentale per assicurare l’integrazione dei mercati finanziari a livello internazionale e incrementare la fiducia degli investitori nella trasparenza ed efficienza dei mercati stessi. Un mercato integrato è in grado di apportare una serie di benefici alle imprese in quanto permette loro di ridurre il costo del capitale necessario a finanziare i progetti d’investimento e ai consumatori in termini di pensioni più elevate, mutui più accessibili e disponibilità di una più ampia varietà di strumenti finanziari.
In Italia l’abuso di informazioni privilegiate è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (TUF).Ai sensi del disposto di cui all’art.184 compie il reato di abuso di informazioni privilegiate “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio
“si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
Un altro termine diffuso sui quotidiani è quello di “aggiotaggio”. L’aggiotaggio, il cui reato è stato trascurato dagli organi legislativi europei in quanto fino alla direttiva 2003/6/CE non vi era un corpus di norme unitario che lo regolasse, ha lo scopo fondamentale di cambiare il prezzo di un titolo su di un mercato finanziario oppure la percezione del valore fondamentale del titolo da parte degli acquirenti su mercato. Tale comportamento può essere realizzato mediante due modalità:
- la manipolazione operativa (market based manipulation)
- la manipolazione informativa (information based manipulation).
La manipolazione operativa si realizza direttamente sui mercati finanziari mediante l’effettuazione di operazioni di negoziazione anche simulate.La seconda manipolazione si concreta, invece, nella diffusione di informazioni false e tendenziose riguardanti la società emittente i titoli quotati sui mercati finanziari.
- hanno fatto uso a loro vantaggio (o di altri) di informazioni privilegiate non accessibili al pubblico
- hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari
- hanno divulgato informazioni false ovvero ingannevoli
Il primo comportamento sopraccitato configura il tipico reato di “insider trading”, mentre gli altri due costituiscono la fattispecie dell”aggiotaggio” (o manipolazione del mercato).
Entriamo ora più nello specifico, spiegando l’insider trading.
Con questo termine si intende la negoziazione (compravendita) di titoli (valori mobiliari) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, siano venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio ( indicate come “informazioni privilegiate”) che, per loro natura, permettono a chi ne faccia utilizzo, una scelta basata su di un’asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori sul medesimo mercato.
Vi è un orientamento comune a livello mondiale sul fatto che l’insider trading sia nocivo per i mercati finanziari e debba quindi essere vietato ; alcuni sono invece dell’idea che consentire l’abuso di informazioni privilegiate favorisca l’afflusso al mercato di nuova informazione e sia in grado di spingere i prezzi verso valori reali, con riflessi positivi sull’efficienza allocativa e operativa dei mercati e riduzione dei costi di ricerca di informazione da parte degli investitori.Tuttavia l’orientamento prevalente considera il fenomeno un comportamento scorretto e lesivo degli interessi di coloro che ricercano nei mercati finanziari un’occasione di investimento del proprio risparmio.
Combattere e reprimere gli abusi di mercato è una tappa fondamentale per assicurare l’integrazione dei mercati finanziari a livello internazionale e incrementare la fiducia degli investitori nella trasparenza ed efficienza dei mercati stessi. Un mercato integrato è in grado di apportare una serie di benefici alle imprese in quanto permette loro di ridurre il costo del capitale necessario a finanziare i progetti d’investimento e ai consumatori in termini di pensioni più elevate, mutui più accessibili e disponibilità di una più ampia varietà di strumenti finanziari.
In Italia l’abuso di informazioni privilegiate è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (TUF).Ai sensi del disposto di cui all’art.184 compie il reato di abuso di informazioni privilegiate “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio
“si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
Un altro termine diffuso sui quotidiani è quello di “aggiotaggio”. L’aggiotaggio, il cui reato è stato trascurato dagli organi legislativi europei in quanto fino alla direttiva 2003/6/CE non vi era un corpus di norme unitario che lo regolasse, ha lo scopo fondamentale di cambiare il prezzo di un titolo su di un mercato finanziario oppure la percezione del valore fondamentale del titolo da parte degli acquirenti su mercato. Tale comportamento può essere realizzato mediante due modalità:
- la manipolazione operativa (market based manipulation)
- la manipolazione informativa (information based manipulation).
La manipolazione operativa si realizza direttamente sui mercati finanziari mediante l’effettuazione di operazioni di negoziazione anche simulate.La seconda manipolazione si concreta, invece, nella diffusione di informazioni false e tendenziose riguardanti la società emittente i titoli quotati sui mercati finanziari.
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