Insidia stradale e caso fortuito


In caso di caduta per strada, per il danno non è sempre responsabile il comune, ma si dovrà valutare la ricorrenza, o meno, presenza del caso fortuito.
Insidia stradale e caso fortuito
Con le forti piogge cadute recentemente, chi intende citare in giudizio un Comune, perché vittima di un'insidia stradale dovrà fare molta attenzione.

In caso di caduta o infortunio per strada, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti delimitato le ipotesi di responsabilità in capo al proprietario/custode chiarendo in particolare, il concetto di caso fortuito.

La presenza di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 2051 del Codice civile, vale ad escludere la responsabilità in capo all'ente proprietario del demanio stradale.

Esso, in particolare, viene definito quale fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi e che ha esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode, sul quale grava l'onere della prova dello stesso, tale per cui non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato.(Cass. Civ. sez.III sent. n.2562/12).

Ciò significa che il Comune (o il proprietario della strada) non potrà essere dichiarato responsabile, in caso di situazioni di pericolo create da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività manutentoria.

Se è vero che, infatti, che la proprietà sul demanio stradale è fonte di un obbligo di custodia e di un potere sulla cosa, rappresentato dal dovere di manutenerlo, e di una conseguente presunzione di responsabilità in caso di danno provocato dalla omessa vigilanza, è pur sempre vero che, al fine di accertare la responsabilità dell'ente locale o, del proprietario del bene, l'attenzione, dovrà focalizzarsi sulla natura e sulle cause che hanno provocato il danno.

Il custode sarà dunque responsabile qualora le cause della caduta per strada o sul marciapiede dovessero essere intrinseche alla natura del bene, in modo da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori, quali l'usura o il dissesto del fondo stradale o la presenza di buche.

Viceversa, se l'insidia che provoca il danno non è conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada, ma di una situazione improvvisa (quale ad esempio la buca o un dissesto stradale creatasi successivamente ad una forte pioggia) tale per cui il custode non ha il tempo di intervenire (o non ha contezza del dissesto), ricorrerà il caso fortuito.

In altre parole, dunque - come affermato dalla Cassazione nella Sentenza n.783 del 2013 - colui il quale ha l'obbligo di custodia del bene, potrà essere dichiarato responsabile di quelle situazioni in cui può, effettivamente, essere chiamato a rispondere, sulla base dei doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili.

A ciò è necessario aggiungere che, il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, il quale dovrà tenere un comportamento diligente, specie se la pericolosità della cosa - nello specifico il dissesto stradale - era nota o rilevabile con l'attenzione media richiesta all'utente della strada, attesa anche l'alta prevedibilità del pericolo.

Qualora si è vittime di un infortunio, dunque, attenzione a valutare bene la ricorrenza di questi fattori prima di citare in giudizio il responsabile, al fine di evitare di fare un buco nell'acqua!

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di Avv. Diego M. Marchese

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