Insussistenza del concorso di colpa per rifiuto di trattamento medico


Ai sensi del comma 2 dell’art. 32 della Costituzione “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"
Insussistenza del concorso di colpa per rifiuto di trattamento medico

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 ha statuito che non sussiste concorso di colpa in caso di rifiuto di trattamento medico dovuto a motivi religiosi, in quanto espressione del diritto all’autodeterminazione. Ai sensi del comma 2 dell’art. 32 della Costituzione “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".

Ne discende, ergo, il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare.

Nessun trattamento sanitario - salvo specifici casi - può essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato.

Tali principi trovano ulteriore conferma e specificazione nell’articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Il diritto all’autodeterminazione si sostanzia, ergo, nella possibilità concessa alla persona titolare, di scegliere liberamente in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo e le proprie aspettative di salute e di vita: il titolare del diritto potrà, quindi, liberamente rifiutare un trattamento sanitario, ricorrendo qualora ce ne siano i presupposti, a tutti gli strumenti offerti dal nostro ordinamento per esercitare questa libero potere all’autodeterminazione.

Stante la delicatezza di tale tema, numerose sono le diatribe sorte, soprattutto per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti.

Gli Ermellini, di recente, con l’Ordinanza n. 515 del 15/01/2020, sono tornati sul relativo tema, cassando la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l’automobile nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 515 del 15/01/2020, accogliendo il relativo ricorso, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l’effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all'autodeterminazione spettante ad ogni individuo”.

Alla luce di tale pronunzia, ne discende, ergo, che non sussiste concorso di colpa in caso di rifiuto di trattamento medico dovuto a motivi religiosi, in quanto espressione del diritto all’autodeterminazione: diritto spettante ad ogni individuo e enucleato a livello Costituzionale.

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di Avv. Giulio Costanzo

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