Interessi di mora e usura


Anche gli interessi di mora - contrariamente a quanto asseriscono le difese delle banche - per la Cassazione sono rilevanti ai fini della soglia di usura
Interessi di mora e usura
Le Banche sostengono in giudizio che gli interessi di mora - venendo concretamente applicati solo in ipotesi di inadempimento del mutuatario, o dell'utilizzatore in un contratto di leasing, o, in un conto corrente con apertura di credito, solo in caso di sconfinamento dai limiti delle linee di credito accordate - non debbano essere computati ai fini della valutazione dell'usura. In sostanza le Banche dicono che poiché gli interessi di mora vengono richiesti solo nella c.d. "fase patologica" del rapporto bancario (ossia solo se il Cliente della Banca è in ritardo con i pagamenti), anche se essi sono pattuiti in misura superiore alla c.d. "soglia" dell'usura, ciò sarebbe del tutto irrilevante e - a detta delle Banche - legittimo, poichè questo tipo di interessi vengono richiesti in concreto quando si verifica l'inadempimento. Pertanto le Banche pensano che sia del tutto lecito pattuire nei vari contratti bancari (mutui, leasing, conti correnti con aperture di credito ecc.) interessi di mora anche superiori al c.d. "Tasso Soglia" dell'usura perchè se il Cliente rispetta scrupolosamente il contratto, pagando sempre con la massima puntualità, essi - pur se pattuiti - non verranno mai applicati.
Come dire che in uno Stato democratico può benissimo essere prevista la pena del taglio della mano per chi ruba, perchè se il Cittadino si astiene dal commettere furti la mano non gli verrà mai amputata!

Senonchè questa stravagante tesi sostenuta dalle difese delle banche - e che purtroppo trova anche l'avallo di qualche Giudice di primo grado (MAI della CASSAZIONE e delle CORTI d'APPELLO) - cozza contro le basilari norme di legge in materia di interessi e di usura. Le norme sono quelle del Codice Civile e della Legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha modificato il reato di usura, introducendo i c.d. "Tassi Soglia" di cui si dirà in altro articolo.
E soprattutto questa tesi filobancaria non ha mai ricevuro accoglimento nella Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
E' opportuno riportare alcune sentenze in materia di rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura.
Cassazione I Sez. Civile n 14899 del 17/11/2000 e Cassazione n. 5286/2000 del 2/4/2000, secondo cui : "non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga accedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura".

Successivamente all’emanazione della Legge n. 108 del 1996 (quando già la Giurisprudenza era prevalentemente orientata nel senso dell’inclusione degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso soglia stabilito dalla Legge 108/96) è intervenuto il D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 convertito nella Legge 24/2000 (considerata legge di interpretazione autentica della stessa Legge 108 del 1996), il quale decreto ha espressamente menzionato gli interessi "a qualunque titolo convenuti". Da allora l’orientamento della Giurisprudenza si è assestato in linea prevalente in favore di questa inclusione.

Finanche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002 così statuisce "il riferimento, contenuto nel d.l. n. 394 del 2000, art. 1, comma1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori".

Simulando di ignorare queste sentenze delle più autorevoli Corti, le difese delle banche continuano a sostenere in maniera davvero petulante l'irrilevanza degli interessi di mora, sulla base della tesi secondo cui la pattuizione degli stessi sarebbe cosa di poco conto, perchè se il Cliente paga puntualmente essi non verranno applicati.

Veramente ciò equivale a dire che può ben essere introdotta la pena del taglio della mano - e che questa pena non sia in contrasto con i principi di uno Stato democratico - perchè se il cittadino non ruba la mano non gli verrà tagliata!

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di Avv. Stefano Di Salvo

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