Interessi moratori e usura


Come comportarsi se la banca stabilisce interessi moratori che superano la soglia dell'usura?
La clausola degli interessi è nulla?
Interessi  moratori e usura
Tema interessante e di non immediata soluzione è la qualificazione degli interessi moratori, pattuiti in caso di indamempimento o di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione al reato di usura. Il tema è ancor più rilevante ove si consideri che il D. Lgs. 231/2002 consente l'applicazione di un elevato tasso di interesse moratorio e che le banche, in caso di mora, applicano a tutti i contratti interessi calcolati in base al tasso euribor aumentato di qualche punto percentuale.

Questa clausola è corretta? Prima di dare risposta alla domanda è necessario premettere che molto spesso, se si confronta il tasso pattuito in caso di mora con il Decreto del Ministero dell'Economia che definisce i TEGM (Tassi di interessi Effettivi Medi Globali), pubblicato con cadenza trimestrale secondo quanto previsto dalla legge n. 108/1996, spesso il limite di legge è superato. Da precisare che il Decreto ministeriale dichiara espressamente che il tasso è ricavato senza tener conto degli interessi moratori, che non sono compensativi e vengono applicati solo in caso di ritardo nell'adempimento. Sulla scorta di ciò la Banca d'Italia ha fornito chiarimenti in materia di applicazione della Legge Antiusura che vanno nella direzione di non tener conto degli interessi moratori nella verifica relativa alla usurarietà del tasso applicato.

In effetti questa scelta ha una sua logica, dal momento che - ove fossero conteggiati gli interessi moratori - si avrebbe come conseguenza un innalzamento del tasso definito "usurario" con il rischio di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Tuttavia tale interpretazione cozza con la lettera della legge, che stabilisce all'art. 1 della Legge n. 108/1996 che oggetto della normativa sono gli interessi "promessi o comunque convenuti a qualsiasi titolo". Sulla scorta di ciò la Corte di Cassazione nel 2013 ha ribadito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

L'effetto pratico di tale decisione non è di poco conto visto che rende applicabile anche per gli interessi moratori la disciplina prevista dall'art. 1815 c.c. che comporta la nullità degli interessi pattuiti, con obbligo per la banca di restituire tutte le somme percepite ad eccezione del capitale.

In conclusione, sebbene dubbi interpretativi permangano, la giurisprudenza della Suprema Corte appare compatta nel ricoscere la nullità degli interessi pattuiti a qualunque titolo (quindi anche gli interessi moratori) in caso di superamento della soglia di usura.
Lo studio legale è a disposizione per una prima valutazione gratuita.

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di Marco Andrea Lino

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